Bisogna deflazionare i tribunali da fatti di lieve entità e, nello specifico, a parte “l’alito vinoso” e gli occhi lucidi, l’imputato non presentava particolari segni di alterazione. Dopo la sentenza che aveva assolto un automobilista trevigiano pizzicato a guidare in stato di ebbrezza perché “andava piano”, la Cassazione ha emanato un altro provvedimento che farà discutere in materia, sancendo di fatto un orientamento che molti reputano “pericoloso”.
Automobilista positivo all’alcoltest assolto dal Gip
Il caso in questione riguarda un automobilista sardo settantenne che, durante un normale controllo dei carabinieri, il 29 marzo 2015, all’una di notte, viene sottoposto all’alcoltest risultando positivo e oltre la soglia degli 0,8 g/l oltre la quale scatta il reato penale (più precisamente, 1,03). Ma con sentenza dell’8 febbraio 2018, il Gip del Tribunale di Lanusei lo assolve dall’imputazione di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2- sexies d.lgs. n. 285/1992, “perché non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen”. Ferme restando (solo) le sanzioni amministrative a suo carico di competenza del Prefetto.
Il Pubblico Ministero ricorre per Cassazione
Il Pubblico Ministero della Procura di Lanusei ricorre per Cassazione, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione. Il Sostituto Procuratore, in buona sostanza, ha sostenuto che l’applicazione della causa di non punibilità deve essere oggetto di una congrua motivazione, non potendo essere ricondotta, come invece sarebbe avvenuto nel caso di specie, a formule di stile o alla semplice constatazione che il fatto giudicato non assurge a particolare gravità: in tal caso, si sarebbe dovuto ricorrere alla possibilità di graduare la pena ai sensi dell’art. 133 cod. pen.. Il Pm sottolinea altresì come all’imputato fosse stato rilevato un tasso alcolemico nettamente superiore alla soglia di legge, come questi palesasse segni esteriori di ebbrezza, percorresse la pubblica via e con una passeggera a bordo del veicolo che conduceva. Dunque, non una situazione esente da rischi per la circolazione, “trattandosi infatti di reato di pericolo che si perfeziona con il semplice fatto di porsi alla guida in stato di ebbrezza”.
La necessità di deflazionare i tribunali da “fatti marginali”
Ma secondo la Suprema Corte, quarta sezione penale, che si è pronunciata sulla vicenda con la sentenza n. 12863/2019 pubblicata il 25 marzo 2019, “la doglianza è infondata”. La Cassazione ricorda innanzitutto, per inquadrare la situazione, che l’istituto di recente introduzione dell’art. 131-bis cod. pen. “persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, non privo di effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo”.
Il principio della tenuità del fatto
Gli Ermellini aggiungono che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen. “Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto. Non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore”.
Questa norma, precisano ulteriormente i giudici del Palazzaccio, non esclude a priori determinati reati perché “la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente. Ed è chiaro che la novella intende riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo, bensì l’entità del suo complessivo disvalore”. E allora, “non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta, ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto”.
In definitiva, la Suprema Corte spiega che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. “Ed essendo richiesta la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed è quindi escluso che una preclusione possa derivare dalla modesta caratterizzazione, sul piano descrittivo, della fattispecie tipica”. Un approccio che, secondo la Cassazione, può essere ripetuto anche per ciò che riguarda la ponderazione dell’entità del danno o del pericolo. “Anche qui nessuna precostituita preclusione categoriale è consentita, dovendosi invece compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze”.
L’automobilista non presentava rilevanti segni di ebbrezza
Scendendo infine nel caso specifico, per gli Ermellini la sentenza impugnata dal Pm avrebbe in realtà fatto “buon governo” di questi principi affermati anche dalle Sezioni Unite della stessa Cassazione, “laddove ha dato conto della limitata incidenza dell’entità del tasso alcolemico sulla persona dell’imputato che, ad esclusione degli occhi lucidi e del forte alito vinoso, non presentava ulteriori e più importanti segni di ebbrezza. Gli agenti non hanno segnalato comportamenti di guida inadeguati, né difficoltà a parlare né, ancora, incertezze nei movimenti. Sulla base di questi dati, il giudice ha reputato davvero tenue il pericolo conseguente, nella specie, all’assunzione di alcool”.
Ergo, ricorso rigettato e automobilista, per quanto positivo all’alcoltest, mandato assolto.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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