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In tema di liquidazione del danno, poiché il punto-base per un ultranovantenne tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita dello stesso, nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell’intervenuto decesso del danneggiato in corso di causa, all’età di 96 anni. Così ha stabilito la Terza Sezione della Cassazione Civile con ordinanza n. 25157/18; depositata l’11 ottobre.

Un novantenne rimasto ferito a seguito di un incidente stradale nel lontano 1994 aveva citato in giudizio la controparte e la rispettiva compagnia di assicurazione per essere risarcito dei danni patiti con il sinistro, successo l’anno precedente. Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 22 ottobre 2009 (!), riteneva la controparte unica responsabile del sinistro, condannandola, in solido con la compagnia assicuratrice, al risarcimento di tutti i danni in favore dell’attore.

La pronuncia di primo grado veniva però appellata da figlio ed erede del danneggiato, deceduto nel corso del giudizio di primo grado, che contestava la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure. In particolare, l’appellante censurava la decisione del Tribunale nella parte in cui quest’ultimo aveva ritenuto che il sinistro avesse causato soltanto un aggravamento condizioni di salute della vittima, già menomate per via dell’età avanzata.

La Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello, confermando la responsabilità dell’altro automobilista nell’incidente ma riducendo il quantum del risarcimento dovuto dallo stesso e dalla sua compagnia assicurativa. In particolare, condividendo le conclusioni del CTU, il giudice di secondo grado riteneva che l’età avanzata del danneggiato e le patologie, proprie della vecchiaia, in concreto riscontrate, avessero avuto efficacia causale concorrente nella produzione del danno. Per l’effetto, la corte territoriale riduceva l’ammontare del risarcimento dovuto a titolo di danno non patrimoniale, operando su tale cifra un’ulteriore riduzione di un quarto, in considerazione dell’intervenuto decesso dell’attore nel corso del giudizio di primo grado. L’ammontare del danno patrimoniale sofferto dalla vittima veniva invece confermato nella misura già precedentemente liquidata dal giudice di primo grado. Avverso tale decisione ha appunto presentato ricorso in cassazione l’erede dell’anziano, presentando otto motivi

Quello che qui interessa, in particolare, è il settimo, nel quale si deduce la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. nonché degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello ridotto la liquidazione del danno non patrimoniale in favore dell’erede del danneggiato in considerazione della morte di quest’ultimo intervenuta, all’età di 96 anni, in pendenza di giudizio. Il ricorrente ha sostenuto che la corte di merito avrebbe motivato solo apparentemente le ragioni di tale riduzione, senza precisare che età avrebbe potuto raggiungere il danneggiato se non fosse stato coinvolto nell’incidente; parametro invece indispensabile per giustificare l’eventuale riduzione del danno. Quest’ultima è dunque ritenuta dal ricorrente del tutto arbitraria, con erronea applicazione del concetto di equità e dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Secondo la Cassazione, il motivo è fondato nei termini che seguono. “Questa Corte – si spiega nella sentenza – ha ripetutamente affermato che, in ipotesi di morte del danneggiato in pendenza del giudizio e per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in favore degli eredi deve essere calcolato sulla base non della probabile aspettativa di vita del soggetto, bensì sulla durata effettiva di vita dello stesso (Sez. 3, sentenza n. 679 del 18/01/2016, Rv. 636872; Sez. 3, sentenza n. 2297 del 31/01/2011, Rv. 616337; Sez. 3, sentenza n. 14767 del 03/10/2003, RV. 567322). Tale giurisprudenza, tuttavia, non è applicabile nello specifico. Il riferito orientamento giurisprudenziale, infatti, è volto a rapportare la liquidazione del danno alla durata effettiva della vita del danneggiato, rispetto al parametro, meramente probabilistico, dell’aspettativa di vita. Esso assume, quindi, specifico rilievo se il danneggiato decede in età precoce rispetto all’aspettativa di vita. Nel caso in esame, invece, il danneggiato è deceduto a 96 anni e quindi ben oltre l’ordinaria aspettativa di vita. Il punto-base previsto dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, pertanto, in relazione ad un soggetto novantenne tiene già conto delle più ridotte aspettative di vita. Non si registra, quindi, quello scollamento fra l’aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l’effettiva durata della vita del danneggiato che giustifica l’applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto-base. In altri termini, poiché il punto-base per un ultranovantenne tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita dello stesso, nessuna ulteriore riduzione doveva essere applicata in considerazione dell’intervenuto decesso del danneggiato in corso di causa, all’età di 96 anni”.

In relazione a tale censura, pertanto, il ricorso è stato accolto, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Ancona.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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