Le cinture di sicurezza bisogna sempre allacciarle, innanzitutto per la propria incolumità ma anche perché, in caso di contravvenzione, contestare la multa è un’impresa quasi impossibile.
Come ha chiarito la Cassazione, con l’ordinanza n. 22991/19 del 16 settembre 2019, infatti, l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto di constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da “fede privilegiata” ed è contestabile solo con querela di falso ex art. 2700.
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Un automobilista impugna in tutte le sedi la multa per guida senza cinture
A sollevare il caso un automobilista piemontese multato per il mancato uso delle cinture.
L’uomo aveva proposto opposizione contro l’ordinanza del Prefetto di Torino, che lo aveva sanzionato per questa violazione, prima avanti il giudice di Pace di Chieri e poi presso il Tribunale di Torino, ma in entrambi i casi la sua pretesa era stata respinta.
Non contento, l’automobilista multato ha proposto ricorso anche per Cassazione contro la sentenza del Tribunale torinese, lamentando proprio il fatto che i giudici avessero ritenuto che il mancato uso delle cinture di sicurezza potesse essere contestato solo con querela di falso, giacché solo al giudizio di falso sarebbe stata riservata “la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l‘alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”.
Percezione sensoriale e fede privilegiata
Il ricorrente in buona sostanza ha insinuato dubbi su una circostanza che, per usare le sue parole, “era oggetto di percezione sensoriale, e come tale suscettibile di errore di fatto”, lamentando anche l’omissione della contestazione immediata da parte dei verbalizzanti, in difetto di motivi che la rendessero la impossibile.
La Cassazione respinge: contestazione visiva dell’accentratore assistita da “fede privilegiata”
La Suprema Corte tuttavia rigetta il ricorso su tutta la linea.“Le Sezioni Unite di questa corte – scrivono gli Ermellini – hanno già avuto modo di chiarire che l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata”.
Respinto anche il motivo circa la mancata contestazione immediata della multa che, come ha precisato la Cassazione, è stata dovuta al fatto che era stato lo stesso automobilista, avendo fretta, a richiedere la notifica del verbale a domicilio, allontanandosi subito.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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