Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Va subito premesso, a scanso di equivoci, che il biglietto per salire in treno bisogna sempre farlo.

Anche la sanzione in caso di mancanza del titolo di viaggio, tuttavia, deve essere adeguata alla violazione. E se la si reputa esagerata, si ha diritto a ricorrere e si può far valere le proprie ragioni.

 

Passeggero ricorre contro la multa di Trenitalia troppo salata

Di un caso sul genere si è occupata la Cassazione con l’ordinanza n. 12732/19 pubblicata il 14 maggio.

Il motivo di contendere, in realtà, riguardava la compensazione delle spese processuali. Ma ciò che qui preme è che la Suprema Corte ha portato alla ribalta una vicenda che potrebbe rappresentare un riferimento per tanti viaggiatori.

In buona sostanza è successo che un passeggero è stato pizzicato in treno senza biglietto e ha pigliato la sacrosanta multa. Il fatto è che la sanzione che Trenitalia gli intimava di pagare per il titolo di viaggio mancante era parecchio salata, 276,20 euro. Troppo per l’utente, che si è rivolto al giudice di Pace di Modena, il quale però ha respinto la sua opposizione al pagamento.

Il viaggiatore però ne ha fatto una questione di principio, non si è dato per vinto e ha proposto appello presso il Tribunale di Modena, che, con sentenza del 2016, gli ha dato parzialmente ragione, dichiarando la manifesta “eccessività” della multa e riducendola a 84 euro: una bella differenza.

 

Sanzione ridotta: affermata la sua “natura contrattuale”

La Suprema Corte non entra nel merito della decisione, ma spiega (e sembra anche condividerle) le ragioni per le quali la Corte di merito è arrivata a questa riduzione.

Il Tribunale di Modena da un lato ha richiamato la sentenza del Tar del Lazio, n. 12179/2015, che ha qualificato la sanzione per mancato possesso del titolo di viaggio come pubblica, rinvenendone la fonte di legittimazione nell’art 23 del d.P.R. n. 753/1980, ma, dall’altro, l’ordinanza della Corte costituzionale n. 184/2014, che ha affermato, con riferimento al trasporto ferroviario, la sussistenza di “un affrancamento dall’antica fonte legislativa delle tariffe e condizioni generali del contratto, per essere trasferita all’autonomia regolativa dell’ente”.

In altri termini, è stata affermata la natura contrattuale della sanzione irrogata da Trenitalia s.p.a., assimilabile ad una clausola penale ex art. 1382 c.c., ed è appunto questa attribuzione della qualifica della multa come clausola penale che ha consentito di operarne la riduzione ex art. 1384 c.c., per eccessiva onerosità.

Si tratta però di un orientamento giurisprudenziale non univoco, ammette la Suprema Corte, che, unitamente all’accoglimento solo parziale dell’appello, giustifica appieno la compensazione delle spese di lite che il passeggero intendeva invece porre in capo esclusivamente alla controparte.

Ma intanto la sanzione è stata ridotta.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content