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È valida la multa per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox anche se, al netto del margine di tolleranza minima applicato, il conducente supera il limite previsto di un nonnulla, nella fattispecie 0,1 chilometri all’ora. All’automobilista non è consentito mettere in discussione i parametri previsti dal Codice della Strada poiché ciò contrasterebbe con il principio di legalità.

E’ quanto si desume dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, sesta sezione civile, n. 3781/2018 con cui il Collegio ha respinto il ricorso di una automobilista che aveva impugnato multa per eccesso di velocità rilevato dalla Polizia municipale tramite autovelox.

Il giudice a quo aveva respinto il gravame contro la sanzione osservando che la velocità rilevata (pari a km/h 85,1) era superiore di oltre 10 km/h al limite di velocità di 70 km/h, pur dopo l’applicazione del margine di tolleranza minima di 5 km/h previsto dall’art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992.

Per il Tribunale, lo sforamento di 10,1 km/h rientrava nella previsione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada (superamento del limite da 10 a 40 km/h), la cui violazione era stata correttamente contestata, mentre l’entità dello scostamento avrebbe potuto rilevare ai fini della determinazione della sanzione.

Nel ricorso in Cassazione la ricorrente ha sostenuto che il valore 0,1 dopo il valore 80 km/h non poteva essere considerato scientificamente e tecnicamente affidabile, e che pertanto la velocità del veicolo, ai fini della sanzionabilità della condotta di guida, era di 80 km/h, e quindi sarebbe rientrato nella diversa fattispecie prevista dall’art. 142, comma 7, del Cds.

Ancora, la donna ha lamentato la mancata disapplicazione, da parte del Tribunale, dell’art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992 “nella parte in cui non consente adeguatamente una tolleranza in favore del contravventore“, in contrasto con i principi di colpevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento.

Doglianze che per gli Ermellini appaiono infondate: come evidenziato dal Tribunale, nel sistema sanzionatorio previsto dal legislatore nell’art. 142 la proporzionalità è assicurata dalla previsione di scaglioni di velocità, ai quali corrispondono sanzioni progressivamente più elevate.

La struttura della norma, con la indicazione “non oltre […] km/h”, assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio dall’uno all’altro scaglione, quindi l’intervento giudiziale sollecitato dalla ricorrente (applicazione del comma 7 anziché del comma 8 dell’art. 142) si sarebbe risolto nella individuazione da parte del giudice di un diverso limite tra uno scaglione e l’altro, cioè nella riscrittura della norma sanzionatoria. Ma ciò, spiega la Cassazione, appare in contrasto con il principio di legalità. Il ricorso è stato dunque rigettato.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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