Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Alla fine si è arrivati alla equiparazione: dal primo gennaio 2020 è in vigore una nuova norma che regola la circolazione dei monopattini elettrici e li equipara quasi in tutto ai velocipedi, cioè alle biciclette.

 

La nuova disposizione supera il Decreto del 4 giugno 2019

La nuova disposizione è contenuta, all’articolo 75, nella legge di bilancio pubblicata sul supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 e supera il precedente e controverso Decreto ministeriale “Micromobilità” del giugno scorso, il quale in realtà limitava molto i mezzi cosiddetti di “micromobilità”, come appunto i monopattini. 

Il Dm, che lasciava i singoli Comuni autonomi nella modalità di applicazione delle norme, aveva portato alla rimozione e poi a una forte limitazione dei monopattini elettrici a Milano, a diverse multe anche molto salate in alcune città e in generale aveva aperto un dibattito politico sulla conciliazione tra mobilità sostenibile e sicurezza stradale.

 

Monopattini elettrici equiparati alle bici

La nuova norma non si dilunga quanto quella precedente su tutti gli aspetti che regolano la circolazione dei monopattini, ed è anzi piuttosto sintetica: in sostanza, precisa che l’equiparazione è riservata ai “monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità” definiti dal citato DM del 4 giugno, e cioè in una potenza massima di 0,5 kW e entro i 20 km/h”, che per tutto il resto valgono le stesse regole che devono osservare i ciclisti, rimandando al DL del 30 aprile 1992 in cui era stato modificato l’articolo 50 del Nuovo Codice della Strada con la precisazione che andavano considerate “velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico”. 

Il “succo” del discorso è che adesso questi nuovi veicoli, compresi i Segway, possono circolare in ambito urbano e sulle normali sedi stradali, appunto come le bici.

Per inciso,  si rammenta che le biciclette biciclette possono andare su piste ciclabili, strade comunali, provinciali e statali ma non su autostrade, strade a scorrimento veloce e superstrade, ed è vietato usarle sui marciapiedi.

 

Pro e contro

Da un lato, viene attuata, con maggiore chiarezza, una parte della strategia voluta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di micromobilità, distinguendo i monopattini elettrici (e i Segway con manubrio) da altri nuovi dispositivi autobilanciati come hoverboard e monowheel, per i quali si presume che continuino a valere le vecchie regole, e che cioè la loro circolazione può essere autorizzata solo in determinate zone definite dai singoli Comuni, come le aree pedonali e le piste ciclabili.

Per i monopattini elettrici viene risolto anche il problema della diffusione anche dei servizi di sharing, avviati (e in molti casi bloccati) perché questi veicoli non erano di fatto contemplati dal Codice della Strada.

Nella nuova norma tuttavia non si parla di assicurazione, targa, patentino o casco, né di zone vietate ai monopattini che non siano quelle già vietate alle biciclette: una lacuna che andrà sanata in fretta.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content