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L’art. 1901, comma 2, del codice civile trova applicazione anche in caso di procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del codice delle assicurazioni, con la conseguenza che, laddove il sinistro si sia verificato dopo la scadenza del termine per il pagamento di premi successivo al primo, “l’assicurazione resta sospesa solo dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.

A chiarire questo principio e questo punto controverso la Cassazione, con la recente ordinanza 25366/18 depositata il 12 ottobre. A ricorrere alla Suprema Corte il titolare di una carrozzeria, chiedendo la cassazione di una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Prato nel dicembre del 2014 con cui era stata dichiarata l’improcedibilità di una sua domanda, ex art. 149 del codice delle assicurazioni, nei confronti della società Direct Line: sentenza già oggetto di gravame esperito dal ricorrente e ritenuto inammissibile dal Tribunale di Prato, con ordinanza n. 7537/15 del 12 novembre 2015, provvedimento anch’esso oggetto del ricorso.

La carrozzeria era cessionaria del credito risarcitorio per danni materiali vantato da un automobilista per un sinistro verificatosi il 9 marzo 2011 tra il veicolo di proprietà dello stesso (e assicurato per la responsabilità civile con Direct Line) ed un ciclomotore assicurato con Sara Assicurazioni. Il ricorrente sosteneva di avere invano rivolto in sede stragiudiziale istanze risarcitorie nei confronti di entrambe le società assicuratrici, per poi agire in giudizio nei confronti di Direct Line, in applicazione della procedura di risarcimento diretto ex artt. 149 e 150 cod. assicurazioni.

Costituitasi in giudizio Direct Line eccepiva la carenza di copertura assicurativa del veicolo dell’automobilista, il giudice di prime cure dichiarava l’improcedibilità della domanda attorea e il Tribunale di Prato decideva in ordine al proposto gravame ritenendolo inammissibile, in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento, sul rilievo che l’operatività della procedura di risarcimento diretto presupporrebbe, a suo dire, la persistente efficacia del rapporto contrattuale tra l’assicurato/danneggiato ed il proprio assicuratore: evenienza che non si sarebbe verificata nel caso di specie, dato che il sinistro risaliva al 9 marzo 2011, giorno successivo alla scadenza della polizza stipulata dall’automobilista e dalla Direct Line, non operando, nella specie, sempre secondo il giudice, il disposto dell’art. 1901, comma 2, cod. civ. (in base al quale, in caso di mancato pagamento di premi successivi al primo, l’assicurazione è sospesa solo a decorrere dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento), applicabile ex art. 127 cod. assicurazioni solo ai terzi danneggiati “e non anche per il contraente che agisca verso la propria compagnia“, come avvenuto nella specie, “non essendo contestato il mancato rinnovo della polizza“.

Ciò che qui interessa è il secondo motivo del ricorso, nel quale il titolare della carrozzeria obietta, per l’appunto, che – in base al combinato disposto degli artt. 1901, comma 2, cod. civ. e 127 cod. assicurazioni – la “efficacia dell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile automobilistica deve considerarsi operante anche durante il termine di tolleranza di quindici giorni, previsto dalla prima di tali norme, applicabile pure alla “procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 cod. assicurazione, e non solo a quella di cui al precedente art. 148, e ciò quantomeno in virtù di analogia”.

Secondo la Cassazione il ricorso è fondato per quanto riguarda questo motivo. “Risulta, infatti, errata – recita la sentenza – l’affermazione secondo cui il soggetto danneggiato (e, per esso, l’odierna ricorrente, cessionaria dei crediti risarcitori spettanti al primo), il quale si avvalga della procedura di risarcimento diretto, non può beneficiare dell’applicazione dell’art. 1901, comma 2, cod. civ., nell’ipotesi in cui sinistro si verifichi dopo la scadenza della polizza stipulato con il proprio assicuratore, ma comunque – come nella specie – entro i quindici giorni successivi a tale evento. Non può, invero, negarsi che un veicolo circolante con polizza assicurativa scaduta da meno di quindici giorni sia comunque un veicolo “assicurato”, posto che la durata della copertura in tema di r.c.a. è sempre prorogata per tale arco temporale, sia nel caso di scadenza della rata di premio, ai sensi dell’art. 1901, cod. civ., sia nel caso di scadenza della polizza, ai sensi dell’art. 170-bis cod. assicurazioni. Il presupposto, dunque, per potersi avvalere della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. assicurazioni, ovvero l’esistenza di un valido contratto assicurativo, deve ritenersi, nel caso in esame, comunque integrato. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi sulla base dall’art. 127 del medesimo cod. assicurazioni, e ciò sull’assunto – alla base dell’interpretazione proposta dall’ordinanza impugnata e ribadita, nel presente giudizio, dalla controricorrente – che essa farebbe salva l’applicazione dell’art. 1901, comma 2, cod. civ. soltanto nei confronti dei “terzi danneggiati”, e non dello stesso assicurato, che sia, però, tale. In senso contrario, infatti, deve osservarsi che – come chiarito da questa Corte – l’azione che l’art. 149 cod. assicurazioni “accorda al danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore, non è altro che la medesima azione prevista dall’art. 144 cod. ass. per le ipotesi ordinarie (e della quale, pertanto, mutua l’intera disciplina), con l’unica particolarità che destinatario ne è l’assicuratore della vittima anziché quello del responsabile, in una sorta di accollo liberatorio «ex lege» del debito di quest’ultimo (non a caso l’art. 149, comma 4, cit. attribuisce al pagamento compiuto dall’assicuratore del danneggiato effetti liberatori anche nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 ottobre 2015, n. 20374, Rv. 637462-01). Se, dunque, l’azione che il danneggiato può esperire verso il proprio assicuratore “è la stessa” che potrebbe far valere nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro, mutuandone “l’intera disciplina”, non vi è ragione di distinguere la posizione del danneggiato – ai fini dell’operatività dell’art. 1901, comma 1, cod. civ. – a seconda che egli sia “terzo” (convenendo, pertanto, in giudizio l’altrui assicuratore) o “assicurato” (agendo, invece, verso il proprio), bastando, in ambo i casi, che l’iniziativa si indirizzi in presenza di un valido contratto di assicurazione, ancorché “prorogato” ai sensi della norma “de qua”, specie considerando che tale circostanza – l’esistenza di un valido contratto assicurativo – è solo il presupposto di un obbligazione dell’assicuratore che nasce, entrambe le ipotesi, dalla legge e non dal contratto

L’ordinanza del Tribunale di Prato è stata dunque cassata, con rinvio della causa ad altro magistrato dello stesso ufficio – a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. – per la decisione della causa nel merito, “dovendo il giudice del rinvio uniformarsi al seguente principio di diritto:

anche in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. assicurazioni opera il disposto dell’art. 1901, comma 2, cod. civ., sicché ove il sinistro si sia verificato posteriormente alla scadenza del termine per il pagamento di premi successivo al primo, l’assicurazione resta sospesa solo dalle ore ventiquattro dal quindicesimo giorno dopo quello della scadenza“.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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