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Con una recente e cristallina sentenza, la n. 6179 del 2016, il Giudice di Pace di Milano ha ribadito la funzione di “riferimento nazionale” delle tabelle del Tribunale meneghino (in foto) nella quantificazione del risarcimento dei danni fisici in seguito ai sinistri stradali, comprese le micro lesioni.

La causa riguardava un banale caso di tamponamento successo a Treviglio nel 2014. Pur essendo acclarate le responsabilità dell’automobilista che aveva causato il sinistro, ed essendo già stati liquidati i danni materiali all’autovettura, la (all’epoca) 28enne tamponata è stata costretta ad adire le vie legali in quanto la compagnia di assicurazione della controparte negava la sussistenza di lesioni suscettibili di accertamento strumentale e comunque la quantificazione del danno alla persona.

Il giudice disponeva dunque la Ctu medico-legale e il professionista incaricato, “con elaborato congruamente motivato e immune da vizi logici al quale si intende prestare integrale adesione”, ha ravvisato la sussistenza di lesioni di lieve entità suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.

Non solo, il giudice di pace, nella sentenza nella quale accoglie in toto le istanze dell’attrice, aggiunge anche che, “attesa la riconosciuta “vocazione nazionale” delle c.d. Tabelle Milanesi (Cass. Civ., Ili, 19 dicembre 2013 n. 5243), si ritiene di dover procedere a liquidazione del danno alla persona facendo integrale applicazione delle c.d. Tabelle Milanesi (anno 2014) non già in funzione sostitutiva di quanto previsto dalla L. n. 57/2001 e dal vigente D.M. (Min. Sviluppo Economico) 25 giugno 2015, ma a meri fini correttivi e/o integrativi, ovvero all’esclusivo fine di addivenire a quell’integrale ristoro del danno secondo criteri oggettivi propugnato dalla stessa Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., n. 26972/08; Cass. Civ., Ili, 19 dicembre 2013 n. 5243).

La compagnia di assicurazione (per la cronaca, AXA) è stata quindi condannata a pagare il dovuto.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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