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Il disegno di legge avente ad oggetto la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale lo scorso 21 marzo ha ricevuto il via libera della Camera, con la conseguenza che ora l’applicabilità per legge delle tabelle di Milano deve superare un solo ultimo ostacolo: il placet del Senato. 

Com’è noto, le Tabelle di Milano sono quelle che vengono per prassi utilizzate in moltissimi tribunali per individuare l’ammontare del risarcimento del danno subito a seguito di lesioni o morte di un congiunto, ma che, ad oggi, non hanno avuto mai un riconoscimento formale nella legge.

La giurisprudenza, in realtà, già a partire dalla sentenza numero 26972/2011 della Corte di cassazione, ha disposto l’applicazione delle predette Tabelle su tutto il territorio nazionale, ma nei fatti non tutti i Tribunali si sono ad oggi adeguati a tale previsione.

L’obiettivo del Ddl, quindi, è quello di ufficializzarne l’estensione in maniera tale da garantire la parità di trattamento dei cittadini, quale che sia l’autorità giudiziaria competente ad occuparsi delle questioni risarcitorie che li riguardano.

Il disegno di legge approvato dalla Camera, in sostanza, introduce nelle disposizioni attuative del codice civile un nuovo articolo, il numero 84-bis, nel quale si prevede che il giudice deve liquidare sia il danno non patrimoniale derivante da una lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica, sia quello prodotto dalla perdita del rapporto di tipo familiare sulla base di una valutazione equitativa fatta tenendo conto delle tabelle allegate alle disposizioni di attuazione stesse, di fatto plasmate su quelle redatte dal Tribunale di Milano (nell’ultima versione di quattro anni fa).

Al giudice, in ogni caso, viene lasciata la possibilità di aumentare l’ammontare della liquidazione del 50% laddove ciò si renda necessario in virtù delle condizioni soggettive del danneggiato e,comunque, previa motivazione.

Il Ddl non omette di regolare anche la disciplina transitoria che dovrebbe accompagnare l’entrata in vigore delle tabelle uniche nazionali, stabilendo che esse, con riferimento ai procedimenti in corso, si applicheranno solo nei casi in cui il risarcimento del danno non è ancora stato determinato in via transattiva né liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.

Le Tabelle, in ogni caso, si adegueranno al passare degli anni, in quanto la nuova disposizione contenuta nel disegno di legge in commento prevede che le stesse dovranno essere annualmente aggiornate con decreto del Ministero della salute che tenga conto delle variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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