Quando diventa difficile vivere in casa, quando questa diventa invivibile a causa di immissioni provenienti da rumori o fumi di una canna fumaria magari a confine o vicina, se una famiglia vive nel disagio per questi motivi al punto da doversi trasferire altrove, in questi casi chi subisce è legittimato a chiedere il risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23754 del primo ottobre 2018, ha ribadito un importante principio: il danno risarcibile è anche quello non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 del codice civile e questo al di là della possibilità di chiedere il risarcimento per il danno biologico danno quando è ovviamente documentato e, dunque, opportunamente provato in giudizio.
L’immissione molesta infatti può arrecare un danno alla salute della persona: in questo caso le regole dicono che questa voce di danno deve essere debitamente provata in causa, con l’opportuno supporto documentale. Nel caso in cui tale prova non sia raggiunta, il danno non potrà essere accordato e liquidato dal giudice.
L’immissione molesta, però, può anche turbare la quiete del vivere domestico e, in definitiva, modificare in peggio le abitudini della famiglia che si trova a subirla. In questo caso merita risarcimento la voce di danno non patrimoniale, per il semplice fatto che le vittime delle immissioni oltre misura hanno avuto ripercussioni in peius nella loro vita familiare, nelle loro abitudini: tutti valori, questi, protetti da norme di rango comunitario e costituzionale.
Nel caso in cui la pretesa risarcitoria venga diretta sul fronte del danno non patrimoniale, la materia ammette la cosiddetta prova per presunzioni. Il riconoscimento del danno non patrimoniale, conseguenza delle immissioni illecite prodotte dal comportamento del convenuto in causa, costituisce il risultato di un apprezzamento dei concreti e rilevanti disagi prodotti sulle vittime della molestia o turbativa che, in quanto tali, vedono gravemente compromesse le proprie abitudini di vita quotidiana.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Blog Senza categoriaCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati