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L’assicurazione è sempre tenuta a onorare la polizza e a risarcire l’assicurato in caso di un danno colposo (purché non doloso), e a nulla rileva la clausola “in conseguenza di un fatto accidentale”, che non può pertanto essere intesa nel senso di escludere dalla copertura i fatti colposi ma solo quelli dolosi. A ribadire questo fondamentale principio a tutela dei danneggiati – che alcuni tribunali di merito tuttavia continuano a non applicare, interpretando diversamente la norma – la Cassazione, con l’ordinanza n. 18320 depositata il 27 giugno 2023.

 

Un condominio cita l’assicurazione che non paga il danno da rottura di un tubo previsto in polizza

La Suprema Corte si è occupata di una delle controversie più frequenti nel nostro Paese, relativa a questioni condominiali. A ricorrere contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli è stato infatti un condominio, che aveva chiesto invano alla sua assicurazione, citandola quindi in giudizio, i danni causati dalla rottura di una tubazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1917, 1321, 1322, n1362 1363, 1366, 1370 e 1372 del codice civile in relazione all’esistenza della garanzia assicurativa e all’interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione.

La Corte d’appello rigetta l’istanza ritenendo la rottura del tubo un danno colposo non risarcibile

Secondo il ricorrente, il giudice d’appello, nel rigettare la richiesta risarcitoria, aveva errato nel considerare nel novero dei rischi dedotti in polizza solamente i danni da spargimento d’acqua causati da una rottura accidentale delle tubature, escludendo invece i danni causati da difetti di manutenzione e/o costruzione.

In questo modo, infatti, la Corte territoriale non avrebbe interpretato le clausole del contratto di assicurazione secondo i criteri stabiliti dal codice civile, perché, se avesse valutato il contratto ponendo in relazione tra loro le varie clausole, comunque secondo buona fede, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1370 c.c., non avrebbe potuto escludere l’operatività della garanzia nell’ipotesi di difetti strutturali dell’impianto fognario. Il tutto sulla scorta di quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la clausola di un contratto di assicurazione che prevede la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali va interpretata come puramente riferita a condotte colpose in contrapposizione ai fatti dolosi dell’assicurato.

 

La Cassazione dà ragione ai ricorrenti che contestano l’interpretazione di “danno accidentale”

E infatti la Suprema Corte ha ritenuto il motivo assolutamente fondato. “La clausole di un contratto di assicurazione in ordine all’estensione e alla portata del rischio assicurato rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso in cui non sia conforme ai criteri di ermeneutica contrattuale” esordiscono gli Ermellini, chiarendo tuttavia che nella circostanza specifica ci si è trovati per l’appunto di fronte ad un’interpretazione difforme.

La Corte territoriale – proseguono i giudici del Palazzaccio – ha interpretato la clausola contrattuale escludente la copertura per i fatti “accidentali” alla luce del solo criterio letterale, cioè secondo il senso letterale dell’aggettivo “accidentali”, senza tener conto che la suddetta clausola fa parte di un assetto contrattuale che è destinato a produrre effetti tra le parti e deve quindi essere fondato su una causa concreta”. In altri termini, il giudice del merito ha trascurato di praticare “l’interpretazione mediana fra i cosiddetti criteri soggettivi e quelli oggettivi, cioè sia quella di cui all’articolo 1366 c.c., basata sul criterio della buona fede, sia quella dell’articolo 1367 c.c., sia ancora quella dell’articolo 1370 c.c”.

La considerazione di questi tre criteri ermeneutici, “unitamente alla considerazione per cui la causa del tipo contrattuale è quella di tenere indenne l’assicurato dalla responsabilità civile verso terzi, avrebbero dovuto indurre necessariamente i giudici di merito ad intendere l’aggettivo “accidentali” in modo tale da permettere la realizzazione della causa concreta e del sostanziale assetto di interessi perseguito dalle parti del contratto assicurativo in esame” precisa ulteriormente la Suprema Corte, entrando nel cuore della sentenza.

 

L’assicurazione della responsabilità civile comporta l’estensione anche a fatti colposi

Dunque, in questo contesto è necessario interpretare l’aggettivo “accidentale” “non alla lettera, bensì nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte” asserisce la Suprema Corte, ribadendo il principio che “l‘assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi“.

In conclusione, “in tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può dunque essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi”.

Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d’appello partenopea, in diversa composizione, che dovrà rivalutare la vicenda sulla scorta dei principi su espressi e dunque condannare l’assicurazione a risarcire i condomini.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità Civile

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