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Il danno relazionale/proiezione esterno dell’essere è diverso dal danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza. E’ quanto ha stabilito la Cassazione Civile, sezione III, con l’interessante ordinanza del 14 novembre 2017, n. 26805.

Un danneggiato aveva proposto ricorso in Cassazione per vedersi riconosciuto, tra le altre istanze risarcitorie, anche il danno esistenziale subito in seguito ad un incidente stradale, che era stato negato nei precedenti gradi di giudizio.

La Corte ha riaffermato l’unitarietà del danno non patrimoniale nelle sue voci descrittive, ma anche l’onnicomprensività, intesa come contemplazione di tutte le conseguenze dannose. I giudici hanno tuttavia precisato, perentoriamente – ed è questo il merito della pronuncia – i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana. Danni diversi, autonomamente risarcibili, se provati.

La Cassazione (in foto la sede, il Palazzo di Giustizia di Roma) ha richiamato la Consulta, che, con pronuncia n. 235/2014, predicava che la risarcibilità del danno morale attraverso l’incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo il comma III degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni. Dopo aver affermato il principio dell’unitarietà, la Cassazione però si smarca affermando, testualmente: “viene così definitivamente sconfessata, al massimo livello interpretativo, la tesi predicativa di una pretesa unitarietà del danno biologico; anche all’interno del sotto-sistema delle micro-permanenti, resta ferma la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto”.

Il Collegio stigmatizza: “tante dispute sarebbero forse state evitate ad una più attenta lettura della definizione di danno biologico, identica nella formulazione dell’art. 139 come del 138 del codice delle assicurazioni nel suo aspetto morfologico (una lesione medicalmente accertabile), ma diversa in quello funzionale, discorrendo la seconda delle norme citate di lesione che esplica un’incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato”. “Una dimensione – secondo la Corte – dinamica della lesione, una proiezione tutta (e solo) esterna al soggetto, un vulnus a tutto ciò che è altro da se rispetto all’essenza interiore della persona”.

Deriva da quanto precede la legittimità dell’individuazione della doppia dimensione fenomenologica del danno, quella di tipo relazionale e quella di natura interiore, danno relazionale/proiezione esterna dell’essere e danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza.

Il Collegio azzarda un parallelismo con il danno patrimoniale per far comprendere la versione dinamica di quello non patrimoniale: “e se un paragone con la sfera patrimoniale del soggetto fosse lecito proporre, pare delinearsi una sorta di (involontaria) simmetria con la doppia dimensione del danno patrimoniale, il danno emergente (danno “interno”, che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e il lucro cessante (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna)”.

La Corte ha così accolto lo specifico motivo di ricorso e, decidendo nel merito, ha liquidato il danno non patrimoniale subito dal ricorrente nella somma di Euro 59.704, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro alla data dell’effettivo pagamento.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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