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Il giudicato di assoluzione penale ha effetto preclusivo nel giudizio civile ai sensi dell’art. 652 c.p.p. solo laddove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o la partecipazione dell’imputato allo stesso. Viceversa, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno. A chiarire questo fondamentale principio e l’autonomia tra i due procedimenti, penale e civile, la Cassazione nella recente ordinanza n. 27326/18 depositata il 29 ottobre.

Il fatto trae origine da un sinistro nel quale due ciclomotori, uno di proprietà di Y. I. e condotto da K. T., l’altro di diverso proprietario e condotto da E. P., procedendo l’uno accanto all’altro, andavano ad impattare contro la fiancata dell’autovettura di proprietà e condotta da G. C. L’incidente causava la morte di E. P. e lesioni di varia natura e gravità a carico degli altri soggetti coinvolti.

Y. I. proponeva domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell’automobilista e della sua compagnia assicurativa. Questi a sua volta si costituiva, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento dei danni subiti e la chiamata in causa della compagnia del ciclomotore.

Il Giudice di Pace di Giulianova accoglieva parzialmente la domanda principale, quantificava nella misura dell’80% il concorso di colpa da imputarsi a G. C. e condannava i convenuti al pagamento di 874,00 a titolo di risarcimento dei danni. Accoglieva parzialmente anche la domanda riconvenzionale di G. C., condannando l’assicurazione di controparte al pagamento di 470,00 per lesioni e 2.360,00 per i danni al mezzo.

Contro tale sentenza ha proposto appello G. C., il quale eccepiva la sopravvenienza di una sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione di Giulianova, che lo assolveva con la formula “perché il fatto non sussiste” dal delitto di omicidio colposo ascrittogli a seguito della morte di E. P. L’automobilista chiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado e il risarcimento dei danni da lui patiti nell’incidente nella misura del 100%.

Si costituivano in giudizio Y. I. e la sua assicurazione. Il Tribunale di Teramo respingeva il gravame e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo non applicabile l’art. 652 c.p.p. al caso di specie e non ritenendo che la sentenza penale facesse stato tra le parti.

Contro la sentenza del Tribunale di Teramo G. C ha proposto ricorso anche in Cassazione, sulla base di un unico motivo, lamentando la “violazione/errata applicazione dell’art. 652 c.p.p.”, in quanto a suo dire il Giudice d’appello avrebbe errato nell’escludere l’applicabilità dell’accertamento di fatto contenuto nella sentenza penale del Tribunale di Teramo, Sez. di Giulianova, nella quale lo stesso veniva assolto dal reato di omicidio colposo.

Ma per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile.  “Innanzitutto – recita l’ordinanza – lo è perché i ricorrenti sostengono che il Giudice territoriale non abbia tenuto in considerazione, nella sua decisione, la sentenza penale di assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” emessa dal Tribunale di Giulianova, senza tuttavia indicare, in maniera specifica, il contenuto della sentenza stessa, né l’hanno allegata. Ma la censura di violazione di legge sarebbe ugualmente infondata posto che l’art. 652 c.p.p. non è stato affatto violato per cui le critiche si risolvono poi in una richiesta di rivalutazione della prova. Difatti ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato, e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p.; inoltre, l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale (Cass. n. 4764/2016). Infatti la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempre che la parte nei cui confronti l’imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l’ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione (Cass. n. 20252/2014).

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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