Con 267 sì e 136 contrari la Camera dei Deputati, il 13 giugno, ha approvato in via definitiva la legge di riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario. Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell’ordinamento penale, sul piano sia del diritto sostanziale sia del diritto processuale: alcune delle novità previste dal provvedimento entrano in vigore da subito, altre, invece, sono oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo. Ma ecco, in sintesi, le principali novità previste dalla legge.
Cambia la disciplina della prescrizione, con la previsione che a partire dai reati commessi post riforma vi sia una sospensione di 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e di ulteriori 18 dopo la condanna in appello. La sospensione però non vale in caso di assoluzione e il periodo viene ricomputato. Prescrizione sospesa per un massimo di 6 mesi anche nelle ipotesi di rogatorie all’estero. Si allungano anche i tempi per la corruzione (propria e impropria), con termini al massimo pari alla pena edittale aumentata della metà (in luogo di un quarto). Prescrizione “differita”, infine, sui reati di violenza commessi contro i minori: comincerà a decorrere dal compimento dei 18 anni di età.
La legge prevede poi la tutela della privacy sulle intercettazioni, con delega al governo di predisporre norme per evitare che vengano pubblicate quelle non rilevanti ai fini delle indagini e inerenti persone completamente estranee. Prevista anche la delega per punire fino a quattro anni di carcere chi diffonde conversazioni captate in modo fraudolento e diffuse al solo fine di arrecare danno alla reputazione o all’immagine altrui. Infine, sì all’uso dei trojan (i virus informatici) con la previsione che le intercettazioni possano avvenire solo su comandi inviati da remoto e non in automatico e che il trasferimento delle registrazioni avvenga solo verso il server della Procura. Il ricorso ai trojan in ogni caso è sempre ammesso per i reati di mafia, terrorismo e criminalità organizzata.
Viene introdotta l’estinzione del reato in caso di “riparazione” del danno. Nei reati perseguibili a querela il giudice potrà dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Ciò deve avvenire prima che abbia inizio il dibattimento.
Viene prevista inoltre una stretta su alcuni reati con l’inasprimento delle pene, ad esempio, per il voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 4-10 anni passa a 6-12 anni di reclusione. Così come per i cosiddetti reati predatori, ossia i furti in casa, le rapine e gli scippi, le cui pene vengono aumentate.
La legge impone anche dei tempi certi per le indagini. Non ci dovranno dunque più essere “tempi morti” per il rinvio a giudizio o l’archiviazione, che dovranno essere chiesti dal Pm entro tre mesi (prorogabili di altri tre se si tratta di casi complessi). Il termine sale a 15 mesi se si tratta di delitti di mafia e terrorismo. Di fronte all’inerzia del Pm, avviene l’avocazione d’ufficio del fascicolo disposta dal procuratore generale presso la corte d’appello. Inoltre, nel corso delle indagini preliminari (per reati di mafia e terrorismo) il colloquio dell’arrestato con il proprio avvocato può essere differito al massimo per 5 giorni.
Da segnalare, infine, il ritorno del cosiddetto patteggiamento in appello, mediante il quale le parti possono mettersi d’accordo sui motivi d’appello ed, eventualmente, sulla nuova pena, chiedendo al giudice di accoglierne alcuni e rinunciando ad altri, e la riforma anche dei ricorsi per Cassazione.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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