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La procedura di indennizzo diretto è applicabile anche se sono coinvolti più di due veicoli. Tuttavia, è esclusa l’applicazione della procedura nel caso in cui, oltre al veicolo di chi richiede il risarcimento e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, i conducenti degli altri veicoli coinvolti siano responsabili del danno. A stabilirlo, la Cassazione, terza sezione civile, con la fondamentale sentenza n. 3146 del 7 febbraio 2017.

Il caso. Una danneggiata aveva agito in giudizio nei confronti del responsabile del sinistro e della propria compagnia di assicurazione (dunque, in regime di risarcimento diretto) perché il primo venisse dichiarato esclusivo responsabile di un incidente stradale e la seconda fosse condannata a pagarle il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private. Il Giudice di Pace di Taranto dichiarò improponibile la domanda. Il Tribunale di Taranto aveva confermato la decisione di primo grado sul presupposto che la procedura di risarcimento diretto non fosse applicabile allorquando i veicoli coinvolti fossero più di due. La danneggiata ha quindi presentato ricorso in Cassazione. Con successo.

Si tratta del primo pronunciamento che mette ordine nella materia, sicuramente molto confusa, anche per colpa del legislatore. Il Supremo Collegio afferma che “la procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli”; tuttavia, aggiunge, “con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno”. Per esemplificare, quando il terzo veicolo coinvolto sia in sosta, e quindi non sia responsabile, la procedura di risarcimento diretto potrà applicarsi.

 La Corte spiega: “ciò emerge chiaramente dalla lettera dall’art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell’art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254), e che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di «collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili».

Secondo la Cassazione, “la conclusione è coerente, del resto, con la ratio della disposizione di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni private, che ha introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di compensazione; il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione”.

Deriva da quanto precede che ai fini del giudizio di procedibilità, sarà compito del giudice di merito “accertare, neanche in via incidentale e presuntiva, se il (conducente del) terzo veicolo coinvolto potesse ritenersi in qualche modo responsabile”. Pertanto, “la procedura di indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di sinistro che abbia coinvolto più di due veicoli, purché, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, non siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili”.

Il Collegio va a dettare il principio: «la procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno».

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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