Inutile “aggrapparsi” alla breve durata della luce semaforica gialla “di avvertenza” per contestare la sanzione per essere passato con il “rosso”: se dagli accertamenti tecnici risulta un regolare funzionamento del sistema di segnalazione luminosa, non resta che pagare la multa. Così ha stabilito la Cassazione, con una recente ordinanza, la 567/2019, depositata l’11 di gennaio.
La vicenda. Nel gennaio del 2011 la Polizia municipale dell’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua aveva elevato un verbale nei confronti di una automobilista in cui si accertava la violazione dell’art. 146 comma 3 CdS. La destinataria del provvedimento aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace territorialmente competente, sostenendo che la durata di proiezione della luce semaforica gialla fosse stata di tale brevità da non consentire l’arresto in sicurezza del veicolo all’apparire della luce rossa. Il Giudice di Pace di Bologna rigettava il ricorso ritenendo non provate le asserzioni della ricorrente, che tuttavia interponeva appello avverso tale sentenza, lamentando nuovamente l’omessa valutazione da parte del giudice di prime cure dell’effettiva durata della luce semaforica gialla. Anche il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 927 del 2017, rigettava l’appello evidenziando la mancanza di riscontro di prova circa l’effettiva insufficiente durata semaforica che innescava la violazione contestata, e precisava, altresì, che il Codice della Strada non dispone nulla circa una durata della luce gialla.
L’automobilista tuttavia non si è data per vinta e ha presentato ricorso anche in Cassazione, basato su due motivi. Con il primo lamentava la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) delle norme di diritto sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in relazione alla infrazione di cui all’art. 146 C.d.S., comma 3 (passaggio con semaforo rosso) ed accertamento ex art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. b), e comma 1 ter, (con apparecchiature automatiche omologate). Secondo la ricorrente il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la valutazione circa l’adeguatezza della durata semaforica gialla non sarebbe stata fornita dall’Amministrazione e sarebbe stato suo onere dimostrare che il tempio di permanenza del semaforo giallo era stato adeguato. Con il secondo motivo, la ricorrente contestava la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5) delle norme di diritto sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in relazione alla infrazione di cui all’art. 41 comma 10 C.d.S., (pag.6). Secondo la ricorrente il Tribunale non avrebbe correttamente valutato tutta una serie di indizi che conducevano a presumere l’irregolare funzionamento semaforo nel periodo durante il quale veniva riscontrata l’infrazione oggetto di contestazione.
Secondo gli Ermellini, tuttavia, il ricorso “deve essere ritenuto inammissibile. E’ inammissibile il primo motivo perché non coglie l’effettiva ratio decidendi. Come emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata il Tribunale ha escluso l’asserita insufficiente durata della luce semaforica gialla, sia perché al cronometraggio effettuato dagli organi della Pulizia Municipale la durata della luce gialla sarebbe risultata adeguata ai sensi della Risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 2007, sia perché il Commissario (omissis) attestava il regolare funzionamento del semaforo e del sistema di segnalazione luminosa depositando in primo grado il certificato di omologazione ed il verbale di collaudo e di verifica annuale. A contrario il Tribunale ha verificato che le asserzioni della (omissis) erano prive di riscontro concreto non avendo questa dato alcuna prova neppure dei rilevamenti dalla stessa effettuata che con le risorse di oggi sarebbe stato possibile registrare. E, di più, il Tribunale ha anche accertato che dal primo dei tre fotogrammi costituenti il compendio fotografico risultava come la luce rossa del semaforo era già scattata ancor prima che il veicolo attraversasse la linea semaforica. Considerato, inoltre, che la luce rossa era stata preceduta anche dalla luce gialla in corrispondenza della quale il conducente è tenuto a rallentare e a predisporre il veicolo all’arresto deve ritenersi che il conducente abbia avuto il tempo necessario per effettuare l’arresto del veicolo in sicurezza (…) E’, dunque, di tutta evidenza che il Tribunale abbia considerato e valutato, con ragionamento razionalmente condivisibile, tutti i dati processuali dai quali risultava che la violazione dell’art. 142 era pienamente consumata senza alcuna giustificazione”.
Per la Suprema Corte, inoltre, “è inammissibile anche il secondo motivo. Va qui premesso che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito. Piuttosto, a fronte delle valutazioni del Tribunale la ricorrente contrappone le proprie ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, né può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le loro aspettative”.
Ergo, ricorso rigettato e sanzione confermata.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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