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Non solo il ritardo o, peggio ancora, la cancellazione del volo vanno risarciti, ma anche l’eccessivo anticipo.

Anche se la pandemia continua a incidere pesantemente sulle normali abitudini di vita e di viaggio delle persone, nel periodo natalizio la gente si sposta tradizionalmente molto, anche in aereo, e quindi può essere utile sapere che la Corte di Giustizia Europea, con una sentenza storica del 21 dicembre 2021 (C-146/20, 263/20 e 395/20), ha stabilito che, se un volo viene anticipato di almeno un’ora esso viene considerato cancellato a tutti gli effetti e pertanto ogni passeggero ha diritto a un rimborso proporzionale alla lunghezza delle tratta interessata.

 

I tribunali tedeschi e austriaci avevano chiesto lumi alla Corte di Giustizia Ue

Attraverso sei diverse sentenze la Corte Ue ha aperto un ulteriore fronte di contestazione tra compagnie aeree e consumatori e per la prima volta definisce meglio anche i contorni del regolamento 261 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo.

In discussione, la compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di anticipazione del volo

I giudici in Lussemburgo sono stati chiamati a pronunciarsi dal Tribunale del Land a Korneuburg (Austria) e da quello a Düsseldorf (Germania) a proposito di alcune controversie contro le compagnie aeree Azur Air, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines e Laudamotionin merito alla compensazione pecuniaria dei passeggeri a motivo, segnatamente, dell’anticipazione del loro volo», si legge nei documenti. I due organi giurisdizionali locali hanno chiesto alla Corte di giustizia «di fornire chiarimenti sotto vari aspetti per quanto riguarda le condizioni alle quali i passeggeri aerei possono far valere i diritti previsti dal regolamento sui diritti dei viaggiatori».

 

Se l’anticipo è di oltre un’ora è come se il volo fosse cancellato

La Corte ha così stabilito che “un volo deve essere considerato cancellato qualora il vettore aereo operativo lo anticipi di più di un’ora». E ancora: «l’anticipazione deve essere considerata significativa in quanto può provocare gravi disagi per i passeggeri, al pari di un ritardo”. Infatti, proseguono i giudici, “una tale anticipazione fa perdere ai passeggeri la possibilità di disporre liberamente del loro tempo nonché di organizzare il loro viaggio o il loro soggiorno in funzione delle loro aspettative.

Così, il passeggero può, in particolare, vedersi costretto ad adattarsi in modo significativo al nuovo orario di partenza del proprio volo al fine di poterlo prendere o persino, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste, non essere in grado di imbarcarsi sull’aereo”.

I risarcimenti previsti

Viene inoltre stabilito che in caso di forte anticipo il passeggero deve essere, che “il vettore deve sempre versare l’importo integrale, dunque, a seconda della distanza, 250, 400 o 600 euro),  e che la compagnia aerea “non dispone della possibilità di ridurre del 50% l’eventuale compensazione pecuniaria da versare per il fatto che ha offerto al passeggero un volo alternativo che gli consente di giungere senza ritardo alla sua destinazione finale”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenziosi con Aziende

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