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Gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati a partire dal primo luglio 2017 rimangono invariati rispetto allo scorso anno. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro (in foto, la sede di Roma), con decreto dello scorso 4 luglio pubblicato sul sito istituzionale.

Com’è noto, le prestazioni per il ristoro del danno biologico, regolato dal d.lgs. n. 38/2000, sulla scorta della legge di bilancio 2016, devono essere rivalutati ogni anno, a decorrere dal primo luglio, in base alla variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall’Istat rispetto all’anno precedente.

Gli incrementi annuali, dispone il legislatore, si aggiungono a quello complessivo del 16,25% di cui all’art. 1 commi 23 e 24 della legge 247/20017 nonché all’art. 1 comma 129 della legge 147/2013 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall’Inail ai sensi della “Tabella indennizzo danno biologico” del 2000.

Il decreto del dicastero del 4 luglio, vista la determinazione dell’Inail che propone di confermare gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al primo luglio 2016 (e peraltro i medesimi del 2015), “atteso che la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati risulta negativa”, stabilisce, quindi, che gli importi, per quest’anno rimarranno invariati, senza alcuna rivalutazione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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