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Deve aver visto la morte in faccia un’automobilista toscana alla quale, mentre correva a velocità sostenuta con la sua auto, è rimasto l’acceleratore bloccato, senza la possibilità di rallentare o frenare.

Per miracolo la donna è riuscita a cavarsela, ma il trauma subito è stato troppo forte per restare indifferente.

E quando ha scoperto che il problema era dovuto a un difetto del pedale, ha citato in causa la casa costruttrice e, dopo una lunga battaglia legale, le sono stati definitivamente riconosciuti i danni.

La sentenza della Cassazione, la n. 25023/19, depositata l’8 ottobre 2019, fa notizia non solo perché essa ha riconosciuto il pieno risarcimento per il danno alla salute psichica, ma anche per il “nome” della controparte, Fiat-Chrysler.

 

La vicenda

La malcapitata stava percorrendo la Statale del Brennero in località San Pietro a Vico alla guida della sua Lancia Musa e si trovava in fase di sorpasso, quando all’improvviso si è trovata impossibilitata a staccare il pedale dall’acceleratore, che è rimasto completamente premuto e bloccato, e quindi a ridurre la velocità: un problema dovuto, cose sarebbe stato poi accertato, dalla mancanza del tampone di arresto del pedale, dunque un difetto di fabbricazione.

L’automobilista ha quindi citato in causa la casa madre della Musa, Fiat Group, per chiedere il risarcimento del danno alla salute di natura psichica rimediato a causa della terribile esperienza, e il Tribunale di Lucca, con sentenza del 2013, ha accolto la sua domanda: pronunciamento confermato dalla Corte Appello di Firenze, che ha respinto il gravame dell’azienda.

Fiat però ha proposto ricorso anche per Cassazione, con due motivi.

Secondo i legali della casa automobilistica, la Corte di merito aveva ritenuto fondata la domanda di risarcimento della controparte, senza che quest’ultima avesse provato i fatti posti a fondamento della domanda: il giudice avrebbe basato il proprio convincimento unicamente sulle risultanze di una Ctu medico-psichiatrica fondata “su quanto era stato riferito dalla stessa automobilista, senza che esistesse in atti neppure una prescrizione medica del farmaco asseritamente assunto, addirittura per un lungo periodo di tempo”.

Inoltre, Fiat ha contestato il fatto che sia stata ritenuta inapplicabile nel caso specifico la disciplina della r.c.a. e la conseguente copertura del sinistro da parte dell’assicurazione obbligatoria.

 

La Cassazione rigetta le doglianze

Ma per la Suprema Corte i motivi di doglianza sono in parte inammissibili e in parte infondati.  Gli Ermellini ricordano che, nell’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 2054 c.c. di danno derivato, nel corso della circolazione di un veicolo senza guida di rotaie, da vizio di costruzione, “concorrono la responsabilità obiettiva del conducente e del proprietario, sancita dalla detta disposizione, nonché la responsabilità ex art 2043 c.c. del costruttore il quale per colpa abbia costruito il veicolo col vizio che ha determinato il danno.

A tale stregua, ove più soggetti, con attività sia pure diverse e non contemporanee (e cioè il fatto della difettosa costruzione imputabile al costruttore, e quello della circolazione, imputabile al proprietario e al conducente) concorrano a produrre il medesimo fatto dannoso, si verifica la situazione prevista dall’art 2055 c.c. della responsabilità solidale”.

 

Le responsabilità nel sinistro causato dal difetto di fabbrica

I giudici del Palazzaccio aggiungono poi che “il fabbricante-venditore di una cosa è responsabile non solo ex empto verso il compratore per i vizi in essa riscontrati, ma altresì, a titolo di illecito, del danno sofferto da terzi in dipendenza di tali vizi, che rendono la cosa pericolosa, anche se tale danno si e verificato quando la cosa stessa sia passata nella sfera di disponibilità di altri e sia stata da costoro utilizzata.

Tale responsabilità extracontrattuale del fabbricante è configurabile anche nel caso in cui il terzo danneggiato sia un imprenditore che si avvale del prodotto come strumento della sua attività, e può ricadere anche a carico di una pluralità di soggetti, ove questi – pur se in fasi diverse – abbiano contribuito alla fabbricazione del prodotto difettoso”.

Nello specifico, osserva la Cassazione, in ordine alla questione se trovi applicazione la disciplina della r.c.a. o quella della responsabilità da prodotto difettoso, la Corte di merito ha chiarito che è stata ben fornita la prova che l’evento è dipeso non da un sinistro stradale bensì dalla difettosità del mezzo montato sulla vettura della danneggiata, e dunque non è stato conseguente alla circolazione del veicolo ma all’assenza del montaggio del tampone di arresto del pedale dell’acceleratore, che durante il suo utilizzo ha cagionato, “proprio a seguito della indicata carenza, il blocco del pedale dell’acceleratore e non la sua rottura da usura”: circostanza che peraltro Fiat non ha mai contestato, limitandosi genericamente ad addurre che, “siccome l’evento era ricollegabile alla circolazione, dovevano essere applicati i parametri liquidatori relativi”.

 

Inapplicabili le norme sulla circolazione stradale e la Rca

Non solo. La Cassazione concorda pienamente con la Corte d’Appello laddove si pone in rilievo che “i danni fatti valere nella vicenda non sono quelli da circolazione stradale ma da difetto di produzione del veicolo, tant’è vero che i danni verificatisi non sono quelli arrecati dal conducente a terzi o di terzi al conducente, ma dalla vettura guidata dal conducente a lui medesimo, fatto che delinea una diversa prospettiva di valutazione del danno che rende inapplicabili le norme sulla circolazione stradale”.

Ritenuto dunque che nella specie la circolazione stradale abbia costituito mera occasione di danno, e che quindi la responsabilità ricada in toto sul costruttore per il vizio sul pedale dell’acceleratore, la Corte di merito, sempre secondo la Cassazione, ha valorizzato la Ctu la quale, a fronte della natura psichica dell’affezione lamentata, “ha comprovato con la somministrazione di test neuropsicologici la sussistenza di quella patologia, ossia la Dpts, disturbo post traumatico da stress,  che peraltro già il certificato medico del settembre 2008 aveva rappresentato”.

Secondo la Cassazione, inoltre, il fatto che non sia stata prodotta “ulteriore e diversa documentazione afferente terapie e visite specialistiche” non sminuisce la valenza accertativa in questione, così come non rileva il fatto che l’automobilista non abbia provato di esser stata assente dal lavoro, visto che lo stesso Ctu aveva dato atto che la patologia riscontrata “non è stata tale da impedire del tutto o in parte l’attività lavorativa”.

In conclusione il ricorso è stato rigettato, e quindi più nulla potrà mettere in discussione in risarcimento disposto a favore della danneggiata.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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