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La Cassazione Civile, sezione VI, con l’ordinanza n. 6830 del del 16 marzo 2017, ha ulteriormente rafforzato il principio che il tour operator deve risarcire il danno da vacanza rovinata, anche se deve sussistere la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dal turista.

Il fatto. Un turista ha citato in giudizio il tour operator chiedendo che fosse condannato al risarcimento di tutti i danni patiti in occasione della rapina di un orologio d’oro subita a seguito di un’aggressione, con lesioni personali, all’interno di un villaggio turistico durante un periodo di  vacanza organizzato dalla società chiamata in causa. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda, poi confermata dalla Corte di Appello, che ha accolto altresì le ulteriori somme per danno non patrimoniale da vacanza rovinata, per danno da lesioni subite ad opera del rapinatore, nonché per inadempimento contrattuale per il costo della vacanza non goduta. Il tour operator ha presentato ricorso in Cassazione.

Il Supremo Collegio, rifacendosi ad un precedente arresto (sentenza) del 14 luglio 2015 n. 14662, riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall’istante. Con arresto della III Sezione del 10 settembre 2010 n. 19283, il Supremo Collegio aveva stabilito che “l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico … è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all’organizzatore turistico), salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultimi“.

Al riguardo, è opportuno evidenziare anche l’orientamento della Corte di giustizia Europea, la quale, prendendo le mosse dall’art. 5, Direttiva 90/314, ha sancito la responsabilità dell’organizzatore per l’inadempimento o l’inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, affermando, di conseguenza, il diritto del consumatore, in tale ipotesi, al risarcimento del danno morale (Corte Giust. CE 12 marzo 2002 C-168/2000). L’ultima sentenza consente di incidere maggiormente nel solco tracciato, in punto di danno, dall’art. 47 del codice del turismo il quale recita che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cc, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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