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La guida in stato di ebbrezza dimostrata con prelievo del sangue

La guida in stato di ebbrezza del conducente uscito fuori strada può essere dimostrato anche solo mediante prelievo del sangue effettuato a scopi terapeutici a seguito del ricovero ospedaliero resosi necessario a seguito dell’incidente.

Lo ha stabilito la sezione feriale penale della Corte di Cassazione con la recente sentenza numero 39811/2017, respingendo il ricorso di un automobilista condannato per essersi messo alla guida ubriaco.

Per i giudici, in altre parole, la dimostrazione della guida in stato di ebrezza non necessita di particolari garanzie tecniche o procedurali e le analisi del sangue possono essere suffragate da dati diversi dalle controanalisi, ad esempio ricostruendo la dinamica dell’incidente nel quale il conducente ubriaco è rimasto coinvolto.

L’automobilista, tra le varie doglianze sollevate dinanzi alla Corte di Cassazione per tentare di veder ribaltata la condanna inflittagli dal giudice del merito, aveva eccepito di non essere stato avvertito della facoltà di essere assistito da un legale prima di essere sottoposto a prelievo ematico per la guida in stato di ebrezza e che non era stato dimostrato che l’esame del sangue fosse stato condotto nel rispetto di precisi protocolli sanitari.

Per la Corte, tuttavia, tali argomentazioni non sono pregnanti in quanto deve ritenersi che il prelievo di sangue per la guida in stato di ebrezza che i sanitari compiono autonomamente in esecuzione di protocolli ordinari di pronto soccorso, non si configura come un atto di polizia giudiziaria indifferibile e urgente se mancano indizi di reità a carico del soggetto coinvolto nel sinistro stradale e, quindi, non necessita dell’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un legale né richiede un indispensabile consenso preventivo.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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