Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Con una recente e interessante sentenza, la numero 79/18 depositata lo scorso 22 gennaio, il Tribunale di Savona (in foto) si è espresso in merito alla responsabilità genitoriale, concludendo che, se il fatto contestato è grave, la responsabilità si presume.

I fatti. A seguito di una denuncia presentata da un minorenne contro altri tre ragazzi relativamente ad episodi di bullismo che egli lamentava di aver subito, era stato aperto un procedimento penale a carico dei tre minori avanti la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Genova. Ma a fronte della successiva dichiarazione del minore querelante di essersi inventato tutto, il Pubblico Ministero aveva chiesto l’archiviazione che veniva disposta dal Giudice per l’udienza preliminare.

I genitori di uno dei tre minori, all’epoca quattordicenne, hanno dunque chiesto il risarcimento dei danni subiti citando in giudizio i genitori del minore querelante. Il Tribunale, posto che il minore si era reso colpevole del reato di calunnia, considerata l’illiceità del fatto compiuto, è passato a valutare se di tale fatto illecito dovessero rispondere anche i genitori del minore.

Ai sensi dell’art. 2048 c.c., infatti, i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori, salvo che provino di non aver potuto impedirlo. Tale norma prevede in capo ai genitori una duplice presunzione di colpa di natura specifica (culpa in vigilando ed in educando) consistente in una condotta anteriore alla commissione dell’illecito, nella violazione – cioè – dei doveri di istruire, educare e mantenere la prole. La prova liberatoria, indicata all’ultimo comma di tale articolo, consiste nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto e cioè di provare di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata.

Se però il comportamento del minore è grave, la prova liberatoria non è raggiunta. Il Tribunale di Savona afferma che la gravità della condotta del minore è di per sé sintomo del mancato raggiungimento della prova liberatoria. Conseguentemente, i giudici sono passati ad analizzare i danni risarcibili al ragazzino falsamente accusato, riconoscendogli sia il danno non patrimoniale legato al disagio, alla vergogna, alla paura, alla rabbia, alla perdita di autostima e alle patologie fisiche, oltre alle sofferenze emotive, conseguenti alla calunnia, sia il danno patrimoniale per le cure mediche sostenute. Risarcimento che andrà a gravare sui genitori della falsa vittima in virtù dell’art. 2048 del codice civile.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content