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Il gestore di un parcheggio a pagamento deve risarcire il proprietario del veicolo posteggiato al suo interno in caso di furto dello stesso, a meno che non lo abbia informato prima, in modo chiaro e univoco, dell’esonero di responsabilità: non basta ad indicarlo, infatti, né un cartello affisso nel park né tanto meno riportarlo sul retro del biglietto ritirato alla sbarra.

E’ una ordinanza di estrema rilevanza a tutela degli utenti quella, la n. 18277/23, depositata il 27 giugno 2023.

Proprietario di un’auto rubata in un park a pagamento cita in causa i gestori

La Suprema Corte si è occupata, per l’appunto, della vicenda del proprietario di un’auto che era stata rubata dentro un parcheggio a pagamento, il quale aveva citato in causa per i danni subiti i titolari del park: una questione, quella della responsabilità dei gestori dei parcheggi a pagamento in caso di furto del mezzo, fin qui poco chiara su cui la terza sezione civile della Cassazione ha ora messo dei paletti precisi, a favore dei clienti: un pronunciamento che ha importanti implicazioni anche per i gestori dei parcheggi, che dovranno adeguarsi.

Il contratto di parcheggio implica l’obbligo di custodia

Secondo gli Ermellini, infatti, il contratto di parcheggio – che si attua per comportamenti concludenti, ossia con l’ingresso dell’auto nel parcheggio delimitato da recinti e sbarre – implica di per sé, in automatico, l’obbligo della custodia e, con esso, ogni responsabilità derivante dall’eventuale furto. Solo un patto contrario, può derogare a tale previsione. E tale patto può anche consistere in una “condizione generale di contratto” applicata dal gestore alla generalità dei clienti, ma deve essere “conosciuta o conoscibile prima della conclusione del contratto”.

 

L’esonero di responsabilità va comunicata in modo chiaro e univoco al cliente

Ciò significa che, se prima dell’accesso al parcheggio, il cliente non viene informato dell’esonero di responsabilità da parte del gestore, quest’ultimo è tenuto a risarcire eventuali furti. La responsabilità del gestore, infatti, è automatica per il semplice fatto che il contratto si è perfezionato.

Il caso tipico è quello dei parcheggi a pagamento presso gli aeroporti, delimitati da cancelli e con la presenza di una sbarra elettrica, che possono ingenerare nel cliente la convinzione che l’area sia custodita. Questa convinzione è rafforzata dal pagamento di un ticket, un comportamento che formalizza, appunto, l’accordo tra le parti.

Non basta affiggere un cartello o riportarlo nel tagliando

Ma, soprattutto, i giudici del Palazzaccio chiariscono che non basta indicare l’esonero di responsabilità apponendo un cartello all’interno del parcheggio o riportandolo sul retro del biglietto stampato dalla macchinetta posta accanto alla sbarra, elementi che non sono sufficienti per escludere il diritto al risarcimento. È necessario che tale esonero sia comunicato in modo chiaro e univoco prima della conclusione del contratto, dando la possibilità al cliente di scegliere consapevolmente se accettare o meno l’offerta.

In caso contrario, il furto dell’auto deve essere risarcito, in quanto l’obbligazione di custodia è implicitamente contenuta nel contratto di parcheggio. Va da sé che questa decisione rappresenta una svolta nella gestione dei parcheggi a pagamento, e impone ai gestori una maggiore trasparenza e chiarezza nell’informare i clienti circa le condizioni di custodia del parcheggio.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenziosi con Aziende

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