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La tenuta degli animali e gli ululati dei cani rappresentano uno dei più frequenti motivi di contesa tra vicini, ma non è infrequente che le liti condominiali insorgano anche per altre specie alquanto rumorose, soprattutto in orari poco consoni, come… i galletti.

Al di là della particolarità e quasi ilarità del fatto, la sentenza n. 41601/19 depositata il 10 ottobre, con cui la Cassazione ha definitivamente condannato il proprietario di alcuni “pennuti” per le pene dell’inferno che hanno fatto passare di notte e all’alba ai condomini, ribadisce il principio della tutela del diritto alla quiete e al riposo.

 

Proprietario dei galli rumorosi condannato per disturbo della quiete

La curiosa vicenda accade a Forlì, non in campagna ma in pieno centro.

L’imputato era stato accusato del reato di cui agli art. 81 e 659 cod. pen., perché, non impedendo il canto di tre galli di sua proprietà, che venivano lasciati liberi in orario notturno e senza le opportune cautele volte al contenimento delle emissioni sonore, nonostante le innumerevoli segnalazioni ricevute, disturbava il riposo di una quantità indeterminata di persone: fatti peraltro proseguiti a lungo, per un buon anno e mezzo, dal gennaio del 2013 fino al giugno del 2014.

Il tribunale di Forlì lo aveva condannato a venti giorni di arresto, sentenza confermata il 4 maggio 2018 anche dalla Corte d’appello di Bologna.

Il proprietario dei galli “terribili”, tuttavia, ha proposto ricorso anche per Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello emiliana, sollevando addirittura quattro motivi.

Il ricorrente ha puntato sulla particolare tenuità del fatto, e ha obiettato che non sarebbe stato effettuato alcun adeguato accertamento volto a stabilire il superamento della soglia di normale tollerabilità delle emissioni sonore, e dunque la messa in pericolo del bene giuridico protetto: a suo dire le verifiche svolte, oltre a essere state eseguite senza idonea strumentazione tecnica, avrebbero riguardato un arco temporale molto ristretto, troppo per ritenersi comprovato l’elemento oggettivo del reato contestato, e ciò anche in ragione del fatto che i condomini effettivamente “disturbati” dalle emissioni sonore dei suoi galli sarebbero stati solo tre e nessuno, al di fuori del condominio, avrebbe mai avanzato delle lamentele.

Ancora, ha sostenuto di non aver mai avuto coscienza e volontà che la propria condotta omissiva potesse elidere la tranquillità pubblica, ritenendo che le emissioni provenissero in realtà dai galli di proprietà dell’altro vicino di casa, coimputato nel medesimo procedimento: la corte non avrebbe insomma tenuto tenuto conto della sua buona fede.

E per concludere si è lamentato anche del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

 

La Suprema Corte respinge le doglianze

Ma per la Cassazione il ricorso è inammissibile e manifestamente infondato.

Gli Ermellini hanno innanzitutto chiarito che l’estensione temporale della condotta contestata, protrattasi come detto dal gennaio 2013 al giugno 2014, “non consente di qualificare come occasionale il fatto per cui si procede”.

Quanto alle altre doglianze la Suprema Corte sottolinea che nei precedenti gradi di giudizio è stata operata una “adeguata disamina della vicenda”, richiamando le deposizioni dei testimoni, i quali avevano riferito che i galli e le galline, tenuti dall’imputato nel cortile del complesso condominiale dove abitavano, erano soliti cantare di giorno e di notte, alla vista della luce naturale, dei lampioni e dei fari delle automobili. Un vera persecuzione.

Tale situazione, nonostante le proteste degli interessati e i richiami formali dell’amministratore di condominio, avevano provocato non pochi disagi ai condomini, impedendo loro di dormire regolarmente e di compiere durante il giorno le ordinarie attività domestiche senza fastidi, al punto che una condomina aveva deciso di cambiare case.

Le dichiarazioni delle persone offese, tra loro convergenti, hanno peraltro trovato riscontro – rimarca la Suprema Corte – “nell’accertamento compiuto dai tecnici dell’Arpa” che, in occasione di due sopralluoghi, avevano verificato che i galli in questione, rinchiusi in una baracca, cantavano per 5-6 minuti a intervalli di 20-30 minuti, venendo calcolati in 18 minuti 106 eventi sonori, percepibili anche dalla strada, con una frequenza di 10 secondi uno dall’altro.

Peraltro, i galli di proprietà dell’imputato rispondevano ai richiami dei galli di proprietà del coimputato presenti nelle vicinanze, il che, soprattutto in orario notturno, amplificava i suoni esterni percepiti dai condomini.

 

Per il reato non è necessario il disturbo di un numero rilevante di persone

Dunque, correttamente secondo i giudici del Palazzaccio è stata ritenuta sussistente la “fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 659 cod. pen.”

Per la sua configurabilità, prosegue la Suprema Corte ribadendo un concetto più volte precisato, “non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio.

In applicazione di tale premessa interpretativa, l’elemento oggettivo del reato nel caso di specie risulta ampiamente comprovato, dovendosi ritenere superata la normale tollerabilità delle emissioni sonore, soprattutto nella fascia notturna, e ciò alla luce della prolungata estensione temporale dei fatti (che certo non possono essere circoscritti alle sole date dei rilievi dell’Arpa), che hanno provocato, a più di un condomino, disturbi del sonno debitamente documentati“.

Ergo, condanna confermata.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Danni Ambientali

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