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Com’è noto, se si subisce un sinistro si è tenuti per legge a comunicarlo alla propria assicurazione entro tre giorni.

Ma se questo termine non è rispettato si perde il diritto ad essere risarciti? No. se l’assicurato non osserva l’obbligo di dare avviso del sinistro secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 1913 c.c. ed eventualmente dalla polizza, la garanzia assicurativa non viene meno di per sé, occorrendo a tal fine accertare se tale inosservanza abbia carattere doloso o colposo, e l’onere della prova spetta all’assicuratore.

Anche perché, in caso di ritardo semplicemente colposo, la legge non esclude la risarcibilità ma prevede solo una possibile riduzione dell’indennizzo. A chiarire questi aspetti essenziali nelle dinamiche assicurative, con l’enunciazione di un cristallino principio di diritto, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24210/19 depositata il 30 settembre 2019 con la quale ha accolto il ricorso dei legali di una società di autoriparazione.

 

La denuncia tardiva del sinistro

Il caso. Una carrozzeria torinese, in qualità di cessionaria del credito di una propria cliente, si era vista respingere in primo grado dal Giudice di Pace di Torino la domanda per ottenere dall’Italiana Assicurazioni Spa, con cui la donna era assicurata,  l’indennizzo assicurativo corrispondente alla fattura emessa per le riparazioni effettuate sull’auto di proprietà della cedente, danneggiata da una violenta grandinata verificatasi nell’agosto del 2013: un rigetto motivato dal fatto che l’evento non si sarebbe verificato durante il periodo di copertura della polizza.

La società aveva proposto ricorso e il Tribunale di Torino aveva invece stabilito come la data del sinistro fosse ricompresa nel periodo di operatività della polizza, ma alla fine aveva comunque respinto nuovamente l’istanza di risarcimento in quanto era stato ritenuto che l’assicurata aveva denunciato il sinistro tardivamente, e cioè oltre il termine di tre giorni previsto dalla legge, superato “senza alcuna ragionevole giustificazione”.

 

La società ricorre per Cassazione

La Carrozzeria non si è però data per vinta e ha proposto ricorso anche per Cassazione contro la sentenza di secondo grado sulla base di tre motivi.

La ricorrente ha battuto in particolare sul fatto che la tardiva comunicazione dell’evento non era ascrivibile al dolo dell’assicurata e che l’art. 1915 c.c. prevedeva che, in caso di colpa, l’indennizzo doveva soltanto essere ridotto e non escluso del tutto, aggiungendo altresì che l’onere di dimostrare il dolo era a carico della compagnia di assicurazione, che non lo aveva assolto.

Argomentazioni che, secondo la Cassazione, sono fondate.

La Corte territoriale, infatti – riporta l’ordinanza – appurato che l’assicurata non aveva rispettato il termine decadenziale stabilito dalle condizioni generali di assicurazione che avevano, di fatto, recepito il termine previsto dall’art. 1913 c.c, ha affermato che il lasso di tempo di più di due mesi intercorso fra il sinistro e la denuncia fosse eccessivo e andasse oltre un’ammissibile tolleranza della tardività nell’ottica degli interessi tutelati.

Tale statuizione però mostra di interpretare l’art. 1913 c.c non tenendo conto della giurisprudenza di questa Corte in punto di rilevanza del dolo/colpa in capo all’assicurata, ed in relazione alla ripartizione dell’onere della prova”.

 

Se il ritardo è “colposo” il risarcimento va al massimo ridotto, non negato

Gli Ermellini osservano infatti che l’art. 1913 co 1 c.c. dispone che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore (…) entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza“; il successivo art. 1915 co 1 c.c  prevede che “l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso (…)  perde il diritto all’indennità” e, al secondo comma, che “se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto“.

La Suprema Corte chiarisce pertanto che la formulazione delle disposizioni richiamate impone di stabilire cosa debba intendersi per “inadempimento doloso” dell’obbligo di avviso.

In particolare, va chiarito se “doloso” possa essere qualificato l’inadempimento volontario o se per “doloso” vada  inteso l’inadempimento dettato dal fine di recare pregiudizio all’assicuratore o di procurarsi un vantaggio in danno di questi.

 

L’onere di provare il dolo spetta all’assicurazione

Sul punto – prosegue l’ordinanza -, questa stessa Corte ha affermato che il problema non incide sulla questione relativa all’individuazione del soggetto tenuto all’onere della prova, perché quale delle due tesi si segua, è indubbio, in base ai principi generali, che l’onere di provare che l’inadempimento è doloso spetta all’assicuratore.

Nel primo caso l’assicuratore dovrà provare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, mentre nel secondo caso dovrà anche provare il fine fraudolento dell’assicurato“.

Ma i giudici del Palazzaccio rimarcano soprattutto un altro principio precedentemente espresso dalla Suprema Corte, sulla base del quale,  “in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 2.

Occorre, inoltre, riscontrare se, alla stregua del principio di buona fede, che presiede all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto, le diverse modalità di avviso, in concreto adottate dall’assicurato, possano o meno considerarsi equipollenti di quelle fissate dal contratto, in relazione alla loro attitudine a realizzare lo scopo della norma“.

La Corte territoriale, invece, omettendo di verificare se ricorresse il dolo necessario per la perdita totale dell’indennità, “anche alla luce della ripartizione degli oneri probatori sopra descritti, ha applicato erroneamente le norme richiamate” asserisce la Cassazione, che pertanto ha accolto il motivo di doglianza espresso dalla società ricorrente, cassato la sentenza e rinviato la causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso giudice, per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto.

 

Articolo 1915 del Codice civile

In tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall’art. 1913 c.c ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915 co 2 c.c “; “l’onere di provare la natura, dolosa o colposa dell’inadempimento spetta all’assicuratore.

Nel caso previsto dall’art. 1915 co 1 c.c. dovrà provare il fine fraudolento dell’assicurato; in quello regolato dall’art. 1915 co 2 dovrà invece dimostrare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto“.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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