Com’è noto, nella seduta del 5 agosto 2019 il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, il testo licenziato dalla Camera per il d.d.l. di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 53/2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica: il cosiddetto Decreto Sicurezza bis.
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Sei ore per le strutture ricettive per comunicare gli ospiti per una notte
Il provvedimento non comporta solo un giro di vite contro l’immigrazione clandestina, ma apporta diverse altre novità che vanno a impattare la vita di tutti i cittadini.
Una di queste riguarda senza dubbio gli imprenditori turistici e, più precisamente, l’obbligo da parte delle strutture ricettive di comunicare in Questura i nominativi degli ospiti entro sei ore dal loro arrivo se la loro permanenza si limita solo ad una notte.
La decisione deriva da un emendamento che ha modificato in parte quanto previsto dal testo originale: infatti, in origine la comunicazione in Questura per gli affitti brevi doveva rispettare il termine di 24 ore dall’arrivo nella struttura, sia per le permanenze di un giorno solo che per quelle più lunghe.
Per chi soggiorna per più di una notte, invece, questa regola non si applica e resta fermo il termine di 24 ore. Questa drastica riduzione – da 24 a 6 ore – rischia tuttavia di mettere in difficoltà i gestori delle strutture alberghiere, che adesso saranno costretti ad attendere il termine della procura di comunicazione prima di poter consegnare le chiavi agli ospiti
L’obbligo riguarda tutte le tipologie di strutture ricettive e chi affitta case
Tuttavia prima che questa disposizione diventi operativa, bisognerà aspettare un decreto attuativo del Ministero dell’Interno: qui verranno chiarite le modalità con cui dovrà avvenire la comunicazione in Questura e i sistemi informatici necessari a stabilire un collegamento tra le strutture alberghiere e l’autorità di pubblica sicurezza.
Le nuove disposizioni sugli affitti brevi si applicano a tutti i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, anche chi fornisce alloggi in tenda, bungalow e camper, e anche a chi affitta ville, case vacanza e appartamenti.
Invece sono esclusi dall’obbligo di comunicazione in Questura entro 6 ore i rifugi alpini. Tutti questi soggetti possono consentire l’alloggio solo agli ospiti muniti di carta d’identità o un altro documento di riconoscimento valido. Chi non ottempera va incontro a sanzioni pesanti.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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