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La Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha emesso in data 13 luglio 2018 un’importante ordinanza, la numero 18568, cassando la pronuncia con cui era stato negato a due coniugi il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio iure hereditatis per il decesso, in seguito ad un incidente stradale, di una donna che di fatto conviveva con loro e con la loro famiglia.

Avverso la pronuncia di secondo grado, in particolare, i due coniugi, nel loro ricorso alla Suprema Corte, lamentavano come i giudici territoriali avessero erroneamente ristretto ai familiari di sangue la tutela risarcitoria, senza invece considerare che la vittima in questione era stabilmente inserita, ormai da molti anni, nel loro nucleo familiare e trattata come un vero e proprio stretto congiunto: i loro figli la chiamavano “nonna” o “zia”.

La Corte di Cassazione ha accolto la censura, ricordando come nel diritto penale si sia equiparato ai prossimi congiunti – uniformandone la tutela risarcitoria – quei soggetti che, pur non legati da un rapporto di parentela con la persona offesa dal reato, siano alla stessa legati da «relazione affettiva» e «stabile convivenza».

Passando al settore civile – recita la sentenza – proprio questa ha significativamente aggiunto: «Perché possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 Cost.. (Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012, Rv. 621634 – 01). E ancora più di recente è stato precisato che: «Integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059 cod. civ. – giacché lede un interesse della persona costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 2 Cost. – il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti».

Di tali principi di diritto – chiariscono gli Ermellini – la Corte d’Appello non ha fatto buon governo nel caso di specie, nel quale dai testi assunti risulta, per l’appunto, come la vittima fosse ormai da anni stabilmente inserita nel nucleo di quella famiglia, nell’ambito della quale era trattata e considerata alla stregua di uno stretto congiunto, vivendo nella stessa abitazione da anni ed essendo socialmente percepita come un effettivo componente della famiglia.

In definitiva, il Collegio Supremo non intende affermare che qualunque forma di convivenza con persona estranea al nucleo familiare consenta il risarcimento, ma ritiene di dover concludere, nel caso de quo, che i coniugi ricorrenti fossero effettivamente legati da stretto, forte e stabile rapporto affettivo con la deceduta, rispetto alla quale – per la comunanza di vita e per la convivenza di tipo relazionale ed affettivo particolarmente intensa – si ponevano come familiari di fatto.

Accolta anche l’ulteriore censura con cui i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento, iure hereditatis, del risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla vittima in conseguenza delle lesioni che ne determinarono poi il decesso. Invero, sussisteva nella vittima il diritto ad ottenere il danno biologico terminale (da trasmettere ai ricorrenti quali eredi) configurabile in quanto, tra le lesioni e la morte, era intercorso un apprezzabile lasso di tempo (6/7 ore), durante il quale la stessa era cosciente e sofferente.

E accolta infine la censura circa il mancato riconoscimento, iure proprio, del diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito della morte della donna, per la perdita del contributo che la stessa apportava al ménage familiare con la propria pensione e per le spese funerarie sostenute.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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