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Danno tanatologico, danno terminale, danno catastrofale

All’erede della vittima di un incidente stradale spetta il risarcimento del danno biologico terminale e di quello morale catastrofale, ma non del danno tanatologico. Se questi è deceduto sul colpo o subito dopo il sinistro, non gli spetta questo risarcimento, in quanto non c’è stato un lasso di tempo sufficiente affinché il credito risarcitorio fosse acquisito nel patrimonio del defunto.

Questo principio, già espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, nella recente sentenza depositata il 27 settembre 2017, n. 22451, che fornisce alcuni, importanti chiarimenti sul danno tanatologico.

Nella vicenda in questione, gli eredi della vittima di un sinistro stradale avevano impugnato in Cassazione la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva escluso il diritto del de cuius al risarcimento del danno biologico anche in difetto di prova dello stato di coscienza della vittima.

Nella pendenza del giudizio de quo, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla controversa questione della risarcibilità agli eredi del danno patito dalla vittima deceduta in conseguenza della condotta illecita, precisando, altresì, i concetti di danno biologico, danno morale-catastrofale e danno tanatologico.

Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito che alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene non patrimoniale, se questa sia ancora in vita, in quanto il presupposto per acquisire il diritto alla reintegrazione della perdita subita è la capacità giuridica individuabile soltanto in un soggetto esistente (art. 2 c.c., comma 1).

Inoltre, le Sezioni Unite hanno specificato che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili “jure hereditatis“, possono distinguersi in: “danno biologico” (cd. “danno terminale”), ovvero la lesione al bene salute quale danno-conseguenza, consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino al decesso. Pertanto, l’accertamento del danno-conseguenza presuppone che gli effetti pregiudizievoli si siano effettivamente prodotti, richiedendo a tal fine che, tra l’evento lesivo ed il momento del decesso sia intercorso un “apprezzabile lasso temporale”.

Per quanto riguarda il “danno morale cosiddetto soggettivo” detto “danno catastrofale”, esso consiste nello stato di sofferenza spirituale od intima patito dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita; trattandosi di danno-conseguenza, per accertare l’”an” occorre la prova della “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilità della propria fine.

Infine, in relazione al cosiddetto “danno tanatologico”, cioè il danno che consistente nella “perdita del bene-vita”, le Sezioni Unite hanno precisato che esso non è rimborsabile se il decesso si verifica immediatamente o dopo brevissimo tempo, dalle lesioni personali; in tal caso, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il credito risarcitorio, ovvero nel caso del decesso dopo un esiguo lasso temporale, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

Alla luce del suesposto e sopravvenuto principio giurisprudenziale, i ricorrenti hanno dichiarato di volere rinunciare al motivo in esame, con la memoria ex art. 378 c.p.c., mentre per quanto attiene alle altre censure sollevate, la Cassazione le ha ritenute infondate, rigettando il ricorso.

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Dott. Nicola De Rossi

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