Sono state aggiornate alla versione 2016 le Tabelle di Venezia riguardanti la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da responsabilità civile. Dalle tabelle sono escluse le lesioni micropermanenti da sinistri stradali e quelle di lieve entità in campo medico.
Come si desume dalla nuova tabella, in allegato, viene incrociata la percentuale di invalidità con il valore del punto di invalidità (espresso in euro) per classi d’età.
Le variazioni. Per il danno biologico temporaneo la liquidazione è compresa da un minimo di 100 fino al massimo di 150 euro al giorno, in base alla gravità e durata dell’inabilità. Il danno biologico permanente, invece, è soggetto a personalizzazione, con l’aggiunta di quattro nuove fasce d’età e la rimodulazione del coefficiente di correzione all’aumentare della stessa. Le nuove fasce sono state introdotte in virtù dell’allungamento della vita media e consentono di raggiungere la soglia dei cent’anni; il rimodulato coefficiente correttivo in funzione dell’aumento dell’età, invece, parte dallo 0,99% nella fascia da 6 a 10 anni e raggiunge lo 0,40% in quella da 96 a 100 anni.
Per quanto riguarda il danno morale, una scala di gravità ne permette la liquidazione fra il 10 e il 100% di quello biologico. Infatti, se al pregiudizio di carattere morale si accompagnano le lesioni alla validità psicofisica, viene abbandonata la consueta parametrazione sulla componente biologica, temporanea e permanente, senza utilizzare la tradizionale distinzione tra lesioni di lieve entità e non. Soccorre una classificazione sostituiva a cui corrisponde una percentuale da applicare sulla base di calcolo: la ripartizione prevede un 10% per il lieve, un 25% per il moderato, un 40% per il marcato, un 70% per il severo e un 100% per il grave. Il Ctu si occuperà di verificare le allegazioni delle parti, tenendo presente “la perdurante rilevanza della sofferenza morale nell’ambito del sistema del risarcimento del danno non patrimoniale”, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione.
Per il danno terminale, a ciascuna voce (biologico e catastrofico) si applica un valore pari a 150 euro da moltiplicare per il coefficiente di 100.
I valori di base possono essere incrementati fino al 100% per la perdita del congiunto o del convivente, tenendo conto dei tradizionali criteri quali l’età della vittima, l’età del sopravvissuto, l’estensione del nucleo familiare.
Viene valorizzata, infine, l’intensità dell’elemento psichico se il danno non patrimoniale, piuttosto che riguardare la salute, colpisce l’identità, l’onore, la privacy o il consenso informato in campo sanitario.
Circa il danno tanatologico, preso atto della sentenza n. 15350/2015 della Corte di Cassazione, si impone un meccanismo di moltiplicazione: viceversa, ricorrendo ai consueti parametri di liquidazione del danno temporaneo, si sarebbe finito per accordare un risarcimento irrisorio per ogni giorno di sopravvivenza.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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