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Con una eloquente sentenza, la n. 2019 del 31 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha riaffermato la “dignità” del danno morale, ribadendo che questa voce non va “banalizzata” nella liquidazione del danno biologico e chiarendo anche le differenze rispetto al danno “relazionale”.

La vicenda

La vicenda riguarda un caso di malasanità. Una paziente e il marito avevano citato in giudizio un policlinico romano chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla donna per l’esecuzione colposamente inidonea di un intervento chirurgico per il trattamento di un’ernia discale, seguito da una seconda operazione solo parzialmente riparatrice, con conseguente necessità, in chiave terapeutica, di significative cure fisioterapiche e farmacologiche.

Il tribunale aveva accolto la domanda condannando la compagnia assicurativa della struttura alla liquidazione risarcitoria accordata.

La Corte d’Appello, tuttavia, aveva riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo, in particolare, la liquidazione del danno in favore della paziente, in conseguenza di un’invalidità permanente ritenuta sussistente in misura minore; aveva escluso il danno da lesione del rapporto parentale in favore del coniuge, stante l’assenza di macrolesioni che potessero legittimare il ricorso a presunzioni, e aveva accolto e liquidato altresì il danno da lesione del diritto al consenso informato, quale situazione giuridica soggettiva distintamente tutelata.

 

Il ricorso per Cassazione

I due coniugi hanno proposto ricorso per Cassazione contro quest’ultima sentenza, adducendo sei motivi. Quelli che qui interessano sono i primi tre, che la Suprema Corte ha accolto.

Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c.: la Corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che l’indagine medico legale del perito d’ufficio aveva accertato la lesione morfologica ma non apprezzato le specifiche conseguenze funzionali e quindi relazionali della stessa, di cui era mancata la liquidazione ai fini dell’unitaria riparazione del danno non patrimoniale arrecato; il tutto, in particolare, non apprezzando il più che probabile aggravamento futuro dei postumi. Inoltre, la Corte si sarebbe contraddetta, prima indicando lacune della stessa consulenza nella complessiva quantificazione della percentuale d’invalidità permanente (20% invece del 27% derivante dalla somma di quelle quantificate per i singoli profili biologici sezionati) e nell’omessa inclusione del danno estetico (per un necessario incremento al 30% finale), e poi concludendo per l’erroneità della sentenza con cui il tribunale aveva, invece, colmato le lacune medesime, accordando più congruamente una percentuale di danno permanente del 40%.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., perché la Corte di appello avrebbe errato contraddicendosi nel riconoscere alla danneggiata, per un verso, un danno relazionale, neppure idoneamente liquidato, alla vita di relazione in specie sessuale, per converso negandolo al marito cui avrebbe potuto e dovuto riconoscersi per via presuntiva, anche in riferimento alla sofferenza normalmente implicata dal legame affettivo.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c.: la Corte d’appello avrebbe errato nel mancare di considerare la componente morale del danno non patrimoniale, illegittimamente ritenuta assorbita dalla liquidazione personalizzata del danno biologico e neppure valutata apprezzando la gravità della condotta colposa lesiva.

 

La sentenza della Cassazione

Il primo e terzo motivo vanno esaminati congiuntamente per connessione, e sono fondati – esordisce la sentenza – Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (solo) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

La natura unitaria del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte, dev’essere interpretata, parte qua, sul piano delle categorie giuridiche nel senso: di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni”.

 

Danno morale e danno esistenziale

Nel procedere all’accertamento e quantificazione del danno risarcibile, dunque, secondo gli Ermellini, il giudice di merito deve tenere conto, da una parte, dell’insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall’altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”) e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale.

Ne deriva che il giudice – chiarisce la Cassazione – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (il cosiddetto danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

 

Differenza tra danno morale e danno biologico

Va, in particolare, osservato – prosegue la sentenza – quanto all’interpretazione del dictum del giudice delle leggi di cui a Corte cost. n. 235 del 2014, che una piana lettura della sentenza non consente soluzione diversa da quella che predichi l’ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale).

Una diversa lettura della decisione, che ne ipotizzi l’assorbimento del danno morale in quello biologico, difatti, ometterebbe del tutto di considerare che la premessa secondo cui “la norma denunciata di incostituzionalità non è chiusa al risarcimento anche del danno morale” evidenzia con cristallina chiarezza la differenza tra qualificazione della fattispecie e liquidazione del danno.

Se, sul piano strutturale, la qualificazione della fattispecie “danno non patrimoniale“, in assoluta consonanza con i suoi stessi precedenti, viene espressamente ricondotta dal giudice delle leggi, giusta il consapevole uso dell’avverbio “anche”, alla duplice, diversa dimensione del danno morale e del danno alla salute, sul piano funzionale la liquidazione del danno conseguente alla lesione viene poi circoscritta entro i limiti di un generalizzato aumento del 20% rispetto ai valori tabellari.

Ogni incertezza sul tema del danno alla persona risulta, comunque, definitivamente fugata ad opera dello stesso legislatore, con la riforma degli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni.

Scendendo nello specifico, la Cassazione chiarisce che “a tali, necessarie premesse storico-metodologiche consegue che, “in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)”.

 

La personalizzazione del danno

La Suprema corte approfondisce quindi l’aspetto della personalizzazione e dà ragione ai ricorrenti non avendo la corte territoriale adeguatamente apprezzato “l’eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito, che, nel particolare caso ha comportato la preclusione di “tutte quelle attività, lavorative e non, che impongono continue sollecitazioni meccaniche della colonna cervicale”: si tratta di conseguenze correlate a un’irripetibile “eccezionalità” del profilo dinamico relazionale, prive, come tali, di un puntuale apprezzamento”.

La sentenza, secondo gli Ermellini, va cassata anche “quanto all’erronea sovrapposizione tra “personalizzazione” della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale e danno “morale”, che dovrà essere autonomamente apprezzato e liquidato”.

Con l’ulteriore precisazione che la “personalizzazione” della liquidazione non concerne, come affermato dalla corte di appello, le oscillazioni tabellari che definiscono il “range” astrattamente individuato per monetizzare le “ordinarie” conseguenze del punto d’invalidità accertato (congegnato in modo da lasciare così al giudicante un margine per il concreto apprezzamento equitativo delle appena menzionate ricadute pregiudizievoli).

Essa riguarda le eccezionali conseguenze dannose che, rispetto a quelle (da ritenere) incluse nello “standard” statistico sintetizzato dal punto d’invalidità, permettano e anzi, quando del caso, impongano un incremento rispetto a quel “range“.

 

La lesione del rapporto parentale

Un ultimo accenno anche al secondo motivo di ricorso, relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. Secondo la Suprema Corte, quando si tratta di lesioni di non lieve entità, quantificate almeno al 30%, è irragionevole ritenere che esse non incidano “nella normalità di rapporti di convivenza coniugale, in termini di sofferenza morale implicata dalla relazione di vita, sebbene non in termini autonomamente biologici”

La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai primi tre motivi del ricorso, con rinvio alla corte di appello di Roma in altra composizione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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