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A quanti non è capitato di aspettare con ansia l’accredito di un bonifico nel proprio conto corrente, con la somma che non arriva non per colpa di chi lo ha emesso ma per questioni burocratiche o informatiche legate alla banca? Ebbene, se il ritardo è di un certo rilievo e la cifra importante, la banca può essere chiamata a risarcire il proprio cliente anche per il danno morale causato dalla lunga attesa.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, I sezione civile, con un’interessante sentenza, la n. 24643/21 depositata il 13 settembre 2021, che può rappresentare un riferimento anche per i non pochi casi simili a quello occorso a un malcapitato correntista a cui era stato accreditato con oltre un mese di ritardo dalla Ing Bank un bonifico di ben 253mila euro che una società di investimenti aveva ordinato in suo favore il 16 dicembre 2013 e che tuttavia era entrato nella sua disponibilità solo il 23 gennaio 2014.

 

Il cliente della banca chiede i danni morali per il patema d’animo da bonifico “lumaca”

A causa di quella lunga attesa l’interessato aveva subito un profondo patema d’animo, aveva passato notti insonni e dovuto persino ricorrere a psicofarmaci. Di qui la sua decisione di citare in causa la banca per il cosiddetto “danno morale” patito. In primo grado il tribunale di Milano aveva rigettato la sua domanda risarcitoria, ma in secondo la Corte d’Appello meneghina, con sentenza del 2018, aveva parzialmente accolto le sue istanze riconoscendogli un risarcimento di cinquemila euro per il danno non patrimoniale, escludendo peraltro la sussistenza anche di un danno biologico per la patologia nevrotica, ritenuta non dimostrata.

Contro quest’ultima decisione ha infine proposto ricorso per Cassazione Ing Bank lamentando la violazione, da parte della Corte territoriale, del principio secondo cui per presumere il fatto ignoto (il “sensibile patema d’animo”) da un fatto noto, la legge richiede l’esistenza di più “presunzioni gravi, precise e concordanti”, mentre nella specie i giudici avevano desunto l’esistenza del danno non patrimoniale da un’unica presunzione, costituita dal fatto che il bonifico aveva ad oggetto una “cospicua somma“, non essendo idoneo a fondare la prova presuntiva il ritardo di un mese nell’accredito.

Per la Suprema Corte, tuttavia, il motivo di doglianza è infondato. “Il danno morale, inteso come sofferenza soggettivaspiegano gli Ermellini -, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona”. Naturalmente, precisa la Suprema Corte, deve trattarsi di un danno da stress o da patema d’animo “la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici”.

Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., chiariscono quindi i giudici del Palazzccio, “non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza”.

Secondo la Cassazione, la sentenza impugnata aveva accertato, in via presuntiva, l’esistenza del danno lamentato per il paterna d’animo subìto in conseguenza del ritardo, “integrante un incontestato adempimento tardivo, nell’accredito di una cospicua somma di denaro da parte della banca, che aveva provocato al correntista notti insonni e la necessità di assumere psicofarmaci. Si tratta di una valutazione di tipo presuntivo insindacabile dal giudice di legittimità” prosegue la Cassazione, sottolineando anche, quanto alla sussistenza degli elementi posti a base della presunzione e alla loro rispondenza ai requisiti di cui all’art. 2729, comma 1, c.c., “che il giudice può anche fondare su una sola presunzione, purché grave e precisa, l’unica fonte del proprio convincimento”.

Dunque, ricorso rigettato e risarcimento per il danno morale al cliente della banca confermato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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