Tornano i pneumatici invernali sulle autovetture. L’obbligo per gli automobilisti italiani di montare sui propri mezzi pneumatici invernali o di munirsi delle catene da neve scatterà su scala nazionale a partire 15 novembre.
Da tale data, e fino al 15 aprile 2019, dovrà essere rispettata l’incombenza prescritta dal Codice della Strada, all’art. 6, comma quarto: la norma affida agli enti gestori di strade e autostrade l’emanazione di ordinanze che stabiliscano che i veicoli siano muniti, ovvero abbiano a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Si tratta di un obbligo che si applica a tutti i veicoli a motore, ad eccezione di ciclomotori a due ruote e dei motocicli, ai quali è in ogni caso vietata la circolazione in caso di neve o ghiaccio su strada. Tuttavia, tali indicazioni di massima possono essere confermate o disattese da ordinanze e delibere ad hoc emanate da Comuni, Province, oppure dalle società concessionarie di autostrade. A questi enti, infatti, è consentito stabilire un periodo diverso, che andrà debitamente comunicato agli utenti della strada tramite diffusione a mezzo stampa o apposita segnaletica.
Per coloro che circolano oltre i confini del proprio comune di residenza abituale, barcamenarsi tra le centinaia di provvedimenti può di fatto risultare complesso. Al riguardo, tra i vari siti che riportano queste ordinanze specifiche, si segnala quello di Autostrade per l’Italia, per la rete autostradale, che offre importanti chiarimenti sul tema: oltre ai dettagli riguardanti il “Piano di gestione dell’emergenza neve”, il portale elenca i tratti autostradali in cui vige l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, sulla base di ordinanze emesse dalla stessa società.
Inoltre, l’obbligo di avere pneumatici da neve montati o le catene a bordo è reso noto attraverso segnali stradali collocati lungo i tratti autostradali e le stazioni di ingresso interessate dalle ordinanze.
Chi non rispetta l’obbligo rischia di incorrere nelle sanzioni previste dal CdS. In particolare, l’art. 6, comma 14, stabilisce che i trasgressori, fuori dai centri abitati, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 85 a 338 euro; ove la violazione avvenga nei centri abitati, in cui vigono apposite ordinanze sindacali, la sanzione amministrativa è da 41 a 169 euro. Si rischia, inoltre, anche la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti sulla patente, nonché il fermo del veicolo finché lo stesso non venga dotato degli appositi dispositivi.
I veicoli soggetti all’obbligo, per essere in regola, dovranno munirsi di un kit di “catene” da neve adeguato agli pneumatici montati sulla propria vettura oppure (maggiormente consigliabile) montare sul veicolo gomme invernali omologate che riportino sul fianco il simbolo del “fiocco di neve tra i tre picchi” (three peak mountain snowflake). In Italia e in Europa sono ammesse anche le gomme con marcatura M+S (mud & snow).
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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