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Sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni del Codice della Strada, come prescritto dal comma 3, art. 195 dello stesso, che recita: “La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il primo dicembre di ogni biennio, il Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle finanze, e delle Infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal primo gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1”.

Alla luce di quanto sopra, dal primo gennaio 2017 l’aumento delle sanzioni amministrative sarà dello 0,1%, percentuale determinata dalla variazione dei prezzi al consumo relativa agli anni 2015/2016. Dunque, un aumento impercettibile e che peraltro interesserà solo le sanzioni che avranno il minimo e/o il massimo con un importo superiore a 500 Euro, che vedranno l’arrotondamento all’euro superiore: per le altre resta tutto invariato.

Gli aumenti, inoltre, interesseranno solo le sanzioni amministrative con esclusione di quelle introdotte successivamente al primo gennaio 2015 (ad esempio, la guida senza patente riconducibile all’art. 116, commi 15 e 17, CdS); quelle a carattere penale rimarranno permanentemente invariate (per esempio, si veda la guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 CdS accertata in seconda e terza fascia, ovvero con determinazione superiore rispettivamente a 0,8 g/l e 1,5 g/l).

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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