Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Le registrazioni del cronotachigrafo di cui devono essere dotati per legge i camion possono essere utilizzate anche per elevare contravvenzioni per eccesso di velocità?

La normativa italiana lo prevede, quella europea no, e sulla base di questo contrasto il giudice di Pace di Arezzo ha annullato i verbali elevati nei confronti di un autotrasportatore, sollevando con la sentenza 353/21, depositata in cancelleria il 21 luglio 2021, un caso interpretativo non di poco conto.

 

Camionista multato per eccesso di velocità sulla base delle registrazioni del disco analogico

Il 28 maggio 2020, alle 21.30, sull’autostrada A1, al casello di Monte San Savino, la Polizia Stradale di Arezzo aveva fermato per un controllo un mezzo pesante e, sulla base dei dati registrati nel disco analogico in dotazione al veicolo (il cronotachigrafo appunto), avevano sanzionato il conducente e la società proprietaria per la violazione dell’art. 142, commi 8 e 11, del Codice della Strada, ossia eccesso di velocità compreso tra i 10 e i 40 km/h, irrogando una sanzione pecuniaria di ben 1.241 euro (in caso di camion e altre tipologie le multe sono raddoppiate).

Il camionista aveva quindi presentato ricorso al Prefetto, che tuttavia lo aveva respinto, ritenendolo infondato, ma, non dandosi per vinto, ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione prefettizia anche avanti il giudice di Pace di Arezzo, dott. Francesco Fanelli, che gli ha dato ragione.

Va subito premesso che l’ordinamento nazionale, ed in particolare il comma 6 dello stesso art. 142 C.d.S., prevede che, per citare testualmente, “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova (anche) le registrazioni del cronotachigrafo”.

 

Il Regolamento comunitario non consente di utilizzare il cronotachigrafo per quest’infrazione

Ma il Regolamento Ue 165/2014, obietta il giudice, al contrario proibisce che i dati ricavati dai cronotachigrafi possano essere usati per elevare sanzioni relative al superamento dei limiti di velocità. Non solo. Il magistrato ricorda anche che “un esplicito ammonimento in tal senso è pervenuto all’Italia il 3 novembre 2020 da parte della Commissione europea”.

Il dott. Fanelli si sofferma quindi sul Regolamento 165/2014 relativo agli obblighi e ai requisiti inerenti la costruzione, installazione, uso e prove dei cronotachigrafi, con particolare riferimento all’art 141, quello sulle sanzioni, che prevede che “gli Stati membri stabiliscono, in conformità degli ordinamenti costituzionali nazionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’effettiva applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e sono conformi alle categorie di violazioni di cui alla direttiva 2006/22/CE”.

Direttiva che, aggiunge il Giudice di Pace, chiarisce che le violazioni alle norme in questione sono costituite dal “superamento dei tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane; l’inosservanza del periodo minimo previsto per il riposo giornaliero o settimanale; l’inosservanza dei periodi minimi di interruzione; la mancata installazione di un tachigrafo conforme al disposto del regolamento (CEE) n. 3821/85”.

 

Il giudice disapplica la norma nazionale e annulla la multa

Ne consegue che il superamento del limite di velocità non è previsto dalla normativa europea come un’infrazione cui sia possibile risalire – e quindi sanzionare – attraverso l’estrapolazione e la lettura dei dati del cronotachigrafo” tira le fila del ragionamento la sentenza, rimarcando altresì come, nella sua contestazione del novembre 2020, la Commissione Europea avesse anche ammonito l’Italia, affinché adottasse entro due mesi di tempo ogni provvedimento utile ad adeguare la normativa interna a quella comunitaria”.

Stante dunque il chiaro tenore della norma europea e il silenzio delle autorità italiane, che non risulta abbiano fornito risposta alcuna alla Commissione Europea in questo periodo di due mesi”, il Giudice si è visto costretto, allo stato, a “disapplicare il comma 6 dell’art. 142 Cds per il suo parziale contrasto con la sopra richiamata normativa europea”. Con conseguente accoglimento del ricorso relativamente a questo punto e annullamento della sanzione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content