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Il danno patrimoniale da lucro cessante, sofferto dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, consiste nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto.

Se la liquidazione di tale danno avviene in forma di capitale e non di rendita, essa va compiuta, per la moglie, moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, corrispondente all’età del più giovane tra i due; per il figlio, in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno.

Nell’uno e nell’altro caso, il reddito da porre a base del calcolo dovrà comunque: essere equitativamente aumentato, per tenere conto dei presumibili incrementi che il lavoratore avrebbe ottenuto, se fosse rimasto in vita; essere ridotto della quota di reddito che la vittima avrebbe destinato a sé, del carico fiscale e delle spese per la produzione del reddito.

Il danno patrimoniale da lucro cessante

In ogni caso, il danno permanente da lucro cessante consente l’alternativa tra liquidazione in forma di capitale e quella in forma di rendita (art. 2057 c.c.): una scelta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Mentre, dal punto di vista finanziario, la liquidazione nell’una o nell’altra forma risulta indifferente, se correttamente individuato il coefficiente di capitalizzazione.

Sono questi, in sintesi, i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (in foto la sede, il palazzo di Giustizia di Roma), sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 6619 del 16 marzo 2018, con la quale ha parzialmente accolto il ricorso della moglie e del figlio di un uomo deceduto a seguito di un sinistro stradale. I due familiari, in particolare, avevano convenuto in giudizio sia la società proprietaria del veicolo (con cui il defunto si era andato a scontrare) sia la compagnia assicurativa.

L’ordinanza è interessante perché la Suprema Corte ha colto l’occasione per fissare alcuni importanti criteri in tema di determinazione del danno patrimoniale da lucro cessante.

In particolare, se per la liquidazione del danno in questione viene scelta, come nella specie, la forma capitale, essa deve avvenire: determinando il reddito della vittima al momento della morte; detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio; moltiplicando il risultato per:

a) un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell’illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante (in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all’età della vittima se questa sia più giovane dell’alimentato, ed all’età di quest’ultimo nel caso contrario);

b) un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell’illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato (in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico).

Il calcolo del lucro cessante

Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenticato che il risarcimento del danno è operazione governata dal “principio di indifferenza”, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno, e nient’altro che il danno (ex art. 1223 c.c.). Da ciò consegue che l’importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra o sottostime.

Nello specifico, dal reddito suddetto deve essere detratto l’ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa, e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari. Se, infatti, non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l’illecito, e la liquidazione sarebbe iniqua per il debitore.

E’ inoltre altrettanto doveroso tenere conto – se la circostanza sia stata debitamente allegata e provata, anche per presunzioni – dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro.

E ancora, poiché l’operazione di capitalizzazione consiste nel trasformare una rendita in un capitale, essa potrà avvenire in base all’ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che, se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato. Una valutazione di siffatto tipo sarebbe tuttavia consentita solo nel caso di morte d’un lavoratore prossimo all’età pensionabile, ovvero svolgente un lavoro che non consente alcun incremento reddituale futuro. Mentre nel caso di lavoratori giovani – come nell’ipotesi di specie – corrisponde ad un criterio di normalità che il loro reddito cresca con l’andare del tempo.

Porre, pertanto, a base del calcolo di capitalizzazione l’ultimo reddito goduto dalla vittima, senza alcun incremento equitativo per tenere conto degli sviluppi futuri, costituisce una violazione dell’art. 1223 c.c., in quanto conduce, per quanto appena, detto ad una sottostima del risarcimento.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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