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La Cassazione, II sezione Civile, con una recente sentenza, la n. 460/2017, è entrata per l’ennesima volta nell’annosa questione delle contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della strada rilevate da apparecchiature elettroniche, senza la presenza degli agenti.

Un’automobilista toscana che non si era fermata al semaforo rosso, e che era stata sanzionata in automatico con un’apparecchiatura di rilevamento, omologata dal Ministero, aveva contestato la contravvenzione al Giudice di pace, sostenendo che l’impianto non funzionava bene e che la contestazione non era stata immediata ed era irregolare perché sul luogo non c’erano agenti accertatori della presunta infrazione.


Il Giudice di Pace aveva accolto la tesi dell’automobilista, ma il Comune ha fatto appello al Tribunale di Massa, che però lo respinto. La questione è alla fine giunta all’esame della Corte di Cassazione, che invece ha accolto le tesi del Comune poiché l’Amministrazione comunale ha fornito la prova della corrispondenza tra l’apparecchio usato e quello omologato e tale apparecchio può essere usato in maniera automatica, senza la presenza di personale accertatore. Inoltre, il verbale di contravvenzione faceva piena prova – fino a querela di falso – di quanto scritto dal pubblico ufficiale. Infine, secondo i giudici la contestazione dell’infrazione può in alcuni casi, tra cui quello in esame, essere successiva all’accertamento. Senza contare che le foto prodotte in causa dal Comune provano l’infrazione, prevista e punita dal Codice della Strada.

Riassumendo, secondo la Suprema Corte la contravvenzione è valida anche senza la presenza di agenti se le infrazioni al Codice della strada vengono rilevate con apparecchi omologati dal Ministero, ed è onere dell’automobilista provarne il malfunzionamento.

La Cassazione ha quindi annullato la sentenza e ha stabilito che il Tribunale di Massa, nella persona di altro magistrato, debba pronunciarsi sulla controversia.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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