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E’ legittima la multa per l’omessa comunicazione dei dati del conducente della vettura “immortalata” dall’autovelox, anche a fronte del ricorso presentato contro la sanzione per eccesso di velocità. La Cassazione, con un’ordinanza del 24 novembre scorso, la numero 28136/17, ha fatto chiarezza su una questione controversa.

Com’è noto, quando il proprietario di un veicolo pizzicato dall’autovelox riceve l’invisa raccomandata con la pesante sanzione da pagare, e quando ovviamente la contravvenzione non viene contestata immediatamente, il verbale contiene anche l’ordine di indicare i dati dell’effettivo conducente, al fine di decurtargli i punti dalla patente. Molti, tuttavia, avendo deciso di impugnare il provvedimento, e supportati anche da altre direttive che vanno in tal senso, ritengono che a quel punto questo adempimento non sia più dovuto. E invece ora la Cassazione chiarisce che non è così, avendo confermato la legittimità della seconda multa per omessa comunicazione dei dati del conducente, sia pur con il ricorso già presentato al giudice: legittimità che peraltro era già stata stabilita dal Giudice di Pace di Tivoli e dallo stesso Tribunale di Tivoli, che aveva rigettato il primo appello proposto dal proprietario del veicolo in questione avverso la sentenza di primo grado.

La questione è di tutta importanza e attualità, in quanto sul punto si registra molta confusione che però rischia di costare molto cara all’automobilista. In linea generale, infatti, il proprietario dell’auto che riceve la multa con l’invito a comunicare i dati dell’effettivo conducente deve provvedere entro 60 giorni, altrimenti rischia una seconda multa che va da 282 a 1142 euro. Non subisce, però, alcuna decurtazione dei punti dalla patente. La comunicazione va fatta anche se il conducente è lo stesso soggetto che ha ricevuto la multa ossia il proprietario dell’auto.

Dunque, se l’effettivo conducente è stato proprio il titolare dell’auto, questi è posto davanti a un’alternativa: denunciare se stesso come effettivo conducente e, in tal caso, subire la decurtazione dei punti; non dichiarare nulla e subire solo la seconda multa, ma non perdere alcun punto dalla patente. Attenzione che la stessa sanzione viene applicata anche per chi comunica i dati dell’effettivo conducente con un solo giorno di ritardo rispetto ai 60 giorni indicati dal verbale.

La nuova multa è anch’essa impugnabile ma i margini di riuscita del ricorso sono scarsi, stando all’attuale interpretazione degli Ermellini. Difatti, solo chi è nell’impossibilità oggettiva di effettuare la comunicazione o di sapere chi fosse alla guida del mezzo evita la seconda multa. La Cassazione è dell’idea che il semplice fatto di “non ricordare” a chi si è prestata l’auto non è una valida giustificazione. L’automobilista deve essere sempre in grado di ricostruire, anche a distanza di molto tempo, chi fosse l’effettivo conducente del proprio mezzo.

In verità, ed è questo l’aspetto più delicato della questione, secondo una circolare del 29 aprile 2011 del Ministero degli Interni, chi fa ricorso contro la multa non deve anche comunicare i dati del conducente. Ma la Cassazione è di parere opposto. Per cui, se la polizia locale, disattendendo la direttiva ministeriale, decide comunque di non ottemperare alle indicazioni del dicastero, la seconda contravvenzione sarà difficilmente annullabile.

Secondo i giudici supremi, il ricorso al giudice contro la multa che comporta la decurtazione di punti dalla patente non blocca l’obbligo di comunicare le generalità del conducente. Infatti, la diversa interpretazione fornita dalla circolare del Ministero dell’Interno non ha valore vincolante perché si tratta di un semplice atto amministrativo e non di un atto appunto vincolante (pertanto non innova la disciplina in materia). La circolare svolge solo una funzione di coordinamento dell’operato degli uffici pubblici destinatari della circolare stessa, offre una “interpretazione” della normativa, esprimendo un parere dell’amministrazione centrale, che è privo di valore vincolante e inidoneo a fondare l’affidamento dell’utente della strada.

Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che l’obbligo di comunicazione sancito dalla legge è indipendente dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto, con la conseguenza che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente decorre dal momento della richiesta dell’autorità. La decorrenza del termine per la comunicazione dell’identità del conducente in un momento antecedente alla definizione della contestazione è infatti strumentale all’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti delle patente e risulterebbe frustrata dalla dilatazione dei tempi di acquisizione dell’informazione, tenuto conto dell’obiettiva inesigibilità dell’informazione a distanza di mesi.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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