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E’ una sentenza di assoluta rilevanza per il settore immobiliare quella – la n. 13719/2018 – pronunciata dal Tribunale di Roma, II sezione Civile, giudice Alfredo Sacco, che ha condannato, in solido fra loro, il Ministero dell’Interno e lo Stato italiano, ad un risarcimento record per il proprietario che aveva un immobile occupato abusivamente da nove anni: il danno è stato quantificato nella somma di ben 28 milioni di euro, da pagare immediatamente.

Ma qui, al di là del quantum, è soprattutto la motivazione della sentenza, e quindi il principio, a rilevare: l’apparato dello Stato deve attivarsi affinché il legittimo proprietario possa disporre dell’immobile che viene detenuto abusivamente. Nella sentenza, infatti, le omissioni delle Autorità amministrative, quali la “mancata prevenzione dell’occupazione” e “la sua mancata repressione e sgombero”, costituiscono il presupposto del risarcimento.

I giudici infatti precisano che il proprietario aveva agito praticando ogni via ragionevole, senza pretendere oneri incongrui. Ed evidenziano che il diritto del privato è un diritto soggettivo del privato nei confronti dello Stato che, colpevolmente, ha mancato di prevenzione dell’occupazione ed ha mancato l’esecuzione del provvedimento di sgombero. La forza pubblica, secondo l’uso di Legge, oltre a garantire il godimento dell’immobile al proprietario, garantisce anche ordine e sicurezza pubblica. Infatti, “se l’esecuzione degli sgomberi forzati può nell’immediato provocare disordine e turbamenti dell’ordine pubblico, la tolleranza delle occupazioni abusive, al contrario, può determinare situazioni di pericolo meno evidenti ma decisamente più gravi nel medio e nel lungo periodo. Tollerare simili occupazioni abusive – conclude la sentenza – può consentire il formarsi di “zone franche” utili per ogni genere di traffico illecito”.

La quantificazione della risarcibilità del danno è stata fatta anche in funzione dell’impossibilità per il proprietario di poter disporre dell’immobile, un grosso compendio immobiliare, dopo averne analizzato il valore locativo, e valutando, inoltre, l’impossibilità per lo stesso di concludere con positività l’investimento preventivato, rapportandolo parimenti alla mancanza del profitto.

E’ una sentenza che fa giurisprudenza, essendo la prima volta che un’omissione dell’attività amministrativa viene considerata presupposto di un risarcimento.

In foto, uno sgombero della forza pubblica.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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