Con una recente sentenza, la n. 9134 del 2017, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla tematica, particolarmente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, inerente la cessione del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale.
Nel caso di specie, è stata affrontata una peculiare ipotesi applicativa, divenuta molto diffusa nella comune prassi risarcitoria in ambito r.c. auto, quella della cessione del cosiddetto credito da fermo tecnico, il cui meccanismo operativo, ormai standardizzato, si può sintetizzare così: una società di autonoleggio consegna al danneggiato da un sinistro stradale un veicolo sostitutivo – da utilizzare nel periodo necessario per le riparazioni del mezzo incidentato -, e contestualmente propone la sottoscrizione di un contratto di cessione del credito in proprio favore, avente ad oggetto il corrispettivo del noleggio del mezzo, che si ritiene debba essere risarcito dalla compagnia del danneggiato medesimo.
Pur ponendo questa fattispecie numerose questioni – tutte affrontate dalla sentenza in esame –, merita di essere approfondito in particolare uno degli aspetti controversi affrontati: quello della legittimità del cessionario del credito risarcitorio ad agire nei confronti della compagnia di assicurazione, obbligata al risarcimento verso il danneggiato.
In generale, dottrina e giurisprudenza riconoscono in capo al cessionario la legittimazione a esercitare le azioni a tutela del credito ceduto, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1263 del Codice Civile, secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, tra cui sono annoverate le azioni a tutela del diritto ceduto. Applicando detto principio, pertanto, si deve concludere che, in base al contratto di cessione di credito, il cessionario di un credito risarcitorio da sinistro stradale sia legittimato a agire verso il responsabile civile e verso la sua compagnia di assicurazione, per ottenere la liquidazione dei danni.
Diversa – e tuttora dibattuta – è invece la questione affrontata dalla sentenza in esame, se – cioè – il cessionario di un credito risarcitorio da sinistro stradale possa o meno esperire la procedura del cosiddetto indennizzo diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e, di conseguenza, agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione del soggetto danneggiato.
Una prima opinione al riguardo, espressa da parte della giurisprudenza di merito, darebbe una soluzione positiva, ritenendo che il cessionario possa esperire tutte le azioni in capo al cedente per la tutela del credito ceduto e, dunque, anche l’azione di cui all’art. 149 Cod. Ass.
Diversa invece l’opinione espressa sia dalla dottrina che da altra parte della giurisprudenza, volta invece a negare la legittimazione attiva della società di autonoleggio cessionaria ad agire ai sensi dell’art 149, in quanto “detta facoltà è diretta a tutelare e rafforzare la posizione del danneggiato, in quanto “parte debole”, spetta solamente a quest’ultimo e non può essere trasferita al cessionario che potrà, al più, agire nei confronti del responsabile civile ma non certo nei confronti dell’assicurazione del danneggiato”.
L’azione di indennizzo diretto di cui all’art. 149 Cod. Ass. rappresenta infatti un’eccezione rispetto al classico paradigma, secondo cui il risarcimento del danno viene chiesto al soggetto civilmente responsabile che lo ha cagionato. Con questa procedura, il danneggiato chiede il risarcimento non a chi ha cagionato il danno (il responsabile del sinistro) né alla sua compagnia di assicurazione, bensì direttamente alla propria compagnia. A tal proposito si è osservato che “si è dunque creata una disciplina, per così dire, dotata di indefettibili caratteri di “iperspecialità” o “superspecialità”, poiché trascende la stessa regola generale che impone la stretta correlazione tra danno e soggetto cagionante il danno medesimo, di tale cogenza da poter essere derogata solo da espresse previsioni legislative”.
Posto che il fondamento della legittimazione attiva del cessionario si fonda sul contratto di cessione (e non sull’evento dannoso, individuato nel sinistro stradale), si conclude che l’effetto devolutivo di cui all’art. 1263 c.c. debba arrestarsi di fronte a azioni, come quella ex art 149 Cod. Ass., che non possono essere derogate, perché disciplinano già situazioni iperspeciali. Del resto, anche la Corte Costituzionale è intervenuta a sottolineare il carattere di specialità dell’azione ex art. 149 Cod. Ass., affermando che detta norma “si limita a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.
Coerentemente con quanto sinora rilevato, la sentenza della Cassazione conclude dunque escludendo la legittimazione attiva in capo al cessionario di esercitare l’azione di indennizzo diretto di cui all’art. 149, visto il suo carattere strettamente personale. Né può contestarsi che – aderendo a questa tesi – si venga a privare di tutela il cessionario di credito risarcitorio, ben potendo quest’ultimo esperire l’azione verso il responsabile civile e la sua compagnia, in virtù dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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