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Troppo spesso le compagnie di assicurazione costringono i danneggiati ad adire le vie legali pur sapendo che hanno diritto a essere risarciti, sperando che desistano o per rimandare il più possibile il pagamento tenendo in saccoccia i soldi. Il tutto per lo più impunemente. Per questo risulta doppiamente significativa la recente sentenza con la quale il giudice di Pace di San Donà di Piave, nel Veneziano, l’avvocato Michela Girardi, ha sanzionato Vittoria Assicurazioni applicando quanto previsto dagli articoli 96 e 642 del codice di procedura civile per punire la cosiddetta “lite temeraria”, quando cioè qualcuno decide di resistere o di agire in giudizio senza che ve ne siano i presupposti, con “mala fede o colpa grave”. Un vero e proprio risarcimento nel risarcimento.

I fatti. Una 46enne di San Donà di Piave, nel maggio 2013, è ferma con la sua auto ad un semaforo della sua città, quando all’improvviso viene tamponata con violenza da un’altra automobilista del posto, riportando, tra l’altro, una brutta distorsione al rachide cervicale riscontratale fin dall’accesso al Pronto Soccorso, subito dopo il sinistro. La danneggiata, per far valere i propri diritti, si rivolge a una società di patrocinatori stragiudiziali, che apre il sinistro e chiede subito i danni alla compagnia, peraltro quella che assicura la stessa vettura della signora tamponata, trovandoci in regime di risarcimento diretto: Vittoria Assicurazioni.

La dinamica dell’incidente è pacifica, anche le lesioni fisiche riportate vengono tutte certificate, ma la compagnia se ne esce con una proposta “irricevibile” di appena 350 euro, quando le sole spese mediche sostenute sfiorano i duemila euro, e a nulla valgono i tentativi di intavolare una trattativa: Vittoria, con una prassi – già denunciata a più riprese – tenuta per tutti i casi di colpo di frusta, si è rifiutata anche di sottoporre la danneggiata alla visita medico legale di controparte. Risoltasi senza un accordo anche la procedura dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), alla signora non resta che procedere con una causa di merito tramite il proprio legale. Prima di andare in giudizio, tuttavia, resta ancora la possibilità di una soluzione bonaria attraverso la negoziazione assistita, ma Vittoria nel 2015 risponde picche anche a quest’invito.

Risultato, si va davanti al giudice di Pace che, con sentenza del gennaio di quest’anno, dà ragione alla danneggiata su tutta la linea, confermando quanto era già stato stabilito dal Consulente Tecnico d’Ufficio nominato in sede di ATP e riconoscendole un danno biologico permanente del 2,5%, più svariati giorni di temporanea, il danno morale, le spese mediche, quelle delle varie consulenze medico legali, quelle legali e anche stragiudiziali, per un totale di circa 12mila euro da aggiungere ai 350 iniziali trattenuti come acconto.

Il giudice, tuttavia, ha inteso liquidare alla 46enne ulteriori mille euro per la “lite temeraria” promossa da Vittoria decidendo di resistere in giudizio. “L’articolo 4 del Dl 132/2014 – motiva l’avvocato Girardi – prevede che la mancata risposta all’invito (alla negoziazione assistita, ndr) o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile (quelli, appunto, sulla lite temeraria, ndr). Si consideri che: il quantum della pretesa della danneggiata era già stato definito tramite la consulenza tecnica d’ufficio in sede di ATP (la dinamica è sempre rimasta incontestata); questa CTU è stata resa da un perito terzo, imparziale, nel contraddittorio delle parti; il consulente tecnico di parte della compagnia assicurativa in sede di ATP non ha mosso osservazioni all’esito della CTU e la compagnia assicurativa non ha offerto alcuna somma risarcitoria integrativa ulteriore”. Una condotta che secondo il giudice “va sanzionata con una somma pari alla metà di quella liquidata a titolo di compenso per le spese di lite”: altri mille euro, appunto, che andranno alla danneggiata come ulteriore risarcimento per essere stata costretta ad avviare un’azione legale che si poteva evitare, che ha ritardato di altri due anni la chiusura del contenzioso e che ha comportato ulteriori costi.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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