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Il 17 luglio 2019 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva, con 197 voti a favore e 47 astenuti, il cosiddetto “Codice Rosso”, il disegno di legge contro la violenza domestica e di genere.

Il provvedimento diventerà effettivo non appena verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.  Tra le novità introdotte dal ddl, che modifica sia il codice penale che il codice di procedura c’è la previsione di indagini più celeri e pene aumentate per i casi di violenza sessuale e stalking.

Si prevedono però anche nuovi reati specifici come quelli di revenge porn, di sfregio permanente e di matrimonio forzato.

 

Denunce, indagini e revenge porn

La polizia giudiziaria dovrà comunicare al magistrato le notizie di reato di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate avvenute in famiglia o tra conviventi. E la vittima dovrà essere sentita dal Pubblico Ministero entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

Il Codice Rosso introduce un “giro di vite” contro queste forma di ritorsione contro la “ex” diventata un fenomeno sempre più diffuso e grave.

Chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda foto o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso, rischia da uno a sei anni di carcere e una multa da cinquemila a quindicimila euro.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o acquisito le immagini, le invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso dell’interessato per danneggiarlo. La pena sarà ancora più aspra se l’autore della vendetta è il coniuge o un ex o se sono stati usati strumenti informatici.

 

Pene più dure per violenza sessuale, stalking e maltrattamenti

Le pene salgono a 6-12 anni rispetto a quelle attuali, che prevedono la reclusione minima di 5 anni e quella massima di 10.

La violenza diventa aggravata in caso di atti sessuali con minori di 14 anni a cui sono stati promessi o dati denaro o altri beni (per esempio, telefonini, ricariche  telefoniche, o vacanze). Per quanto riguarda lo stalking, invece, la reclusione passa dagli attuali 6mesi-5 anni a un minimo di un anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi.

Per i maltrattamenti contro familiari o conviventi, la reclusione sale fino a 7 anni (ad ora va da un minimo di due a un massimo di sei anni). La pena può essere aumentata fino al 50 per cento del totale se il fatto è avvenuto in presenza di un minore, di un disabile, di una donna incinta, o se l’aggressione è stata armata.

 

Il nuovo reato di sfregio e di nozze forzate

Il codice penale si arricchisce di un articolo sui casi di aggressione a una persona, con lesioni permanenti al viso fino a deformarne l’aspetto.

Il responsabile è punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Se lo sfregio provoca la morte della vittima, scatta l’ergastolo.

I condannati avranno inoltre più difficoltà di altri a ottenere benefici come permessi premio, misure alternative e la possibilità di lavorare per alcune ore fuori dal carcere.

Chi, infine, induce un altro a sposarsi usando violenza, minacce o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi, viene punito da uno a cinque anni di carcere (fino a 6 se ci sono minorenni).

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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