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Anche i ciclisti sono utenti della strada alla guida di un veicolo a tutti gli effetti: pertanto, non possono circolare liberamente, dovendo rispettare le apposite prescrizioni stabilite dal Codice della Strada. In particolare, chi circola in bicicletta ha il divieto di non farlo contromano e di rispettare i sensi unici, trattandosi non solo di comportamenti vietati, ma che possono arrecare grave pericolo alla circolazione e all’incolumità.

Chiunque, compresi i ciclisti, circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 318 a euro 1.272.

Con il parere n. 4635/2015, il Ministero dei Trasporti ha confermato la legittimità della multa comminata al ciclista che circolava in violazione del senso di marcia, senza che a tal fine rilevi che la sua condotta sia in concreto pericolosa o no.

Irrilevante, nel caso esaminato dal dicastero, che il Comune in questione avesse installato un cartello stradale integrativo che derogava al senso unico di marcia, creando di fatto una pista ciclabile a doppio senso sulla carreggiata stradale in cui le biciclette viaggiavano in senso di marcia contrario a quello delle auto. Palese, infatti, il pericolo alla circolazione che origina dal conflitto tra gli utenti della strada a causa della segnaletica.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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