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Quando si resta coinvolti e feriti in un incidente stradale, si ha diritto ad essere risarciti per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, compreso il mancato guadagno conseguente a un demansionamento dal  lavoro legato alla menomazione riportata con il sinistro.

A ribadire con forza tale principio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21988/19 depositata il 3 settembre 2019.

 

La causa di un’operaia con la mano lesa per essere risarcita

Una donna toscana, operaia in un’impresa di pulizie, era stata investita da un’auto mentre attraversava a piedi la strada e aveva riportato, tra i vari traumi, una seria lesione alla mano sinistra.

La danneggiata aveva citato in giudizio il conducente del veicolo, il proprietario, una società, e la compagnia di assicurazione, Groupama, chiedendo il risarcimento sia dei danni alla persona che di quelli patrimoniali conseguenti alla lesione.

Il Tribunale, a seguito di consulenza tecnica, aveva ritenuto di risarcire il danno alla salute comprendendovi anche quello incidente sulla capacità di guadagno, dando credito alla tesi del consulente tecnico secondo il quale la lesione alla mano sinistra avrebbe consentito comunque all’operaia di mantenere il livello di reddito inalterato, pur dovendo lavorare con maggiore sforzo.

Su questo punto, la ricorrente aveva proposto un appello incidentale, contestando la tesi secondo la quale l’invalidità permanente dovuta all’incidente potesse essere assorbita nel danno biologico, nei termini prospettati dal tribunale, e obiettando che la lesione aveva in realtà determinato una riduzione effettiva dei guadagni e doveva quindi rilevare come danno patrimoniale da lucro cessante.

La Corte d’Appello di Firenze, però, ha disatteso questa tesi, ribadendo le valutazioni del tribunale in primo grado.

 

Danno alla capacità lavorativa specifica

Contro questa decisione la danneggiata ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

Con il primo, ha denunciato la violazione degli articoli 2056, 1223, 1226 e 2727, 2729 cod. civ.: secondo la ricorrente la Corte d’appello aveva escluso la prova della contrazione dei guadagni, ritenendo sufficiente la valutazione del Ctu secondo il quale quella contrazione non c’era, e che essa poteva mantenere il livello di reddito lavorando con maggior sforzo: pregiudizio, quest’ultimo, di cui il tribunale aveva tenuto conto all’interno del danno biologico aumentando l’ammontare del risarcimento.

Questo argomento, secondo la ricorrente, avrebbe violato le regole sull’accertamento del danno alla capacità lavorativa specifica, disattendendo le indicazioni giurisprudenziali sulla opportunità di ricorrere a presunzioni semplici per accertare il danno derivante dalla lesione fisica alla capacità di guadagno: presunzioni che hanno nella gravità della lesione (ed è tale quella diversa dalla cosiddetta micropermamente) un fatto noto da cui ricavare che il pregiudizio alla salute inciderà sui guadagni futuri. Con il secondo motivo la ricorrente ha fatto valere questo difetto sotto altro profilo, ossia per violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la corte non avrebbe tenuto conto del fatto che l’effettivo decremento del guadagno ben poteva ricavarsi per presunzioni.

 

La Suprema Corte dà ragione alla danneggiata

Secondo la Suprema Corte i motivi sono fondati. La Corte di merito, osservano gli Ermellini, aveva escluso la prova del nesso causale, ossia la prova che la contrazione dei guadagni potesse riferirsi alla lesione alla mano sinistra, ritenendo che la ricorrente non avesse fornito prova di sorta, e che, per contro, v’era in atti la consulenza tecnica secondo la quale la lesione non avrebbe inciso sulla misura dei guadagni, ma sullo sforzo lavorativo per mantenerli inalterati. Secondo la corte questa valutazione del Ctu non sarebbe stata contestata dalla ricorrente, con la conseguenza che doveva ritenersi vincolante.

La Cassazione, tuttavia, chiarisce che alcuni dati della vicenda erano indiscussi: la danneggiata aveva riportato una invalidità permanente del 17% alla mano sinistra; essa lavorava come operaia in una impresa di pulizie e soprattutto, a sostegno dell’incidenza di tale “lesione” sui suoi guadagni, aveva depositato sia il Cud che le buste paga.

Questo – recita la sentenza – a dimostrazione dell’infondatezza, innanzitutto, della tesi dei giudici di merito secondo cui la ricorrente non avrebbe assolto all’onere della prova a suo carico, ed anzi, avrebbe prestato quiescenza alle risultanze della Ctu“.

 

L’onere della prova per il danno patrimoniale futuro

E’ di tutta evidenza, dunque, che l’onere della prova “può dirsi assolto anche allegando elementi utili a costituire una presunzione, salvo che per quel fatto la legge non imponga una prova privilegiata o esclusiva.

E’ questo il senso della regola per cui il danneggiato, oltre alla gravità della lesione riportata, deve indicare qualcosa di altrettanto utile a provare che tale lesione ha inciso sui guadagni, e segnatamente deve provare il pregresso svolgimento di un’attività lavorativa, e la differenza di guadagni prima e dopo l’atto illecito”. 

Regola che, spiegano ancora i giudici del Palazzaccio, trova la sua specificazione, nel caso concreto, in relazione al quale vale l’affermazione secondo cui “il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, derivante da lesioni personali, deve essere valutato, in quanto danno futuro, su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa, del suo ammontare”. 

Ergo, assodato che l’onere della prova può essere assolto anche fornendo prove presuntive, e non soltanto prove dirette, “va da sé che l’allegazione di tali prove è fatta per contrastare, anche sia pure implicitamente, le risultanze della Ctu, e che il giudice, una volta che queste ultime siano allegate ed emerse, ha il dovere di tenere in conto”.

Un principio che vale in generale, in base a quanto imposto dalle regole in tema di valutazione probatoria (articoli 115 e 116 cod. proc. civ.), “le quali richiedono che il giudice basi la decisione sulle prove risultanti dagli atti di causa, senza decidere sulla base di fatti non risultanti, e per contro, senza omettere la valutazione di quelli che invece sono emersi in giudizio”.

Ma vale anche in particolare per il caso specifico, in ragione del costante orientamento della stessa Cassazione secondo cui “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa.

Una presunzione, peraltro, che copre solo l’”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, “è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito”.

Tutte regole di giudizio a cui evidentemente la Corte di merito non si è attenuta nel caso di specie, tralasciando la circostanza che la prova della diminuzione dei guadagni poteva affermarsi per presunzione semplice dall’entità (non minima) delle lesioni riportate, unitamente ad altri fatti noti, e allegati dalla ricorrente: in particolare dai documenti che comprovavano la riduzione dei guadagni, da lavoro dipendente, per via del mutamento del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello fiorentina, in diversa composizione, per la rivalutazione della prova del nesso causale tra la lesione riportata e la perdita dei guadagni, “alla luce degli elementi presuntivi addotti dalla ricorrente, e segnatamente della entità della lesione e delle buste paga”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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