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Bollo auto: cartelle esattoriali si prescrivono in 5 anni

Le cartelle esattoriali relative a crediti tributari si prescrivono tutte entro i cinque anni: dunque, anche per quelle relative al bollo auto ci si potrà avvalere del termine prescrizionale più breve in luogo di quello decennale.

È la Corte di Cassazione a intervenire nuovamente sul tema, escludendo che la prescrizione decennale si applichi alla tassa automobilistica. Con la sentenza n. 20425/2017, infatti, gli Ermellini sono tornati a esprimersi sull’annosa questione dei termini prescrizionali delle cartelle esattoriali, nel caso di specie riguardanti il mancato pagamento del bollo auto.

Nonostante sia pacifico che il pagamento del tributo in sé si prescriva dopo tre anni, non sono mancante tesi discordanti in merito alla prescrizione delle cartelle di pagamento: in sostanza, le Regioni hanno sostenuto nel tempo, al fine di implementare la riscossione del tributo da parte di Equitalia, che alla cartella esattoriale relativa al mancato pagamento del bollo auto, non impugnata entro 60 giorni dalla notifica, si applicasse l’ordinario termine decennale ex art. 2946 del codice civile.

In pratica, laddove la Regione avesse notificato l’avviso di accertamento tempestivamente (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce la somma contestata), e il destinatario non avesse impugnato e neppure pagato quanto dovuto, Equitalia avrebbe potuto pretendere il pagamento entro i successivi dieci anni e non in cinque anni.

Un principio, questo, avallato dalla Corte di Cassazione (sentenza 701/2014), che aveva applicato al bollo auto il principio stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5791/2008: in pratica, secondo tale principio, il credito erariale derivante da tributo o imposta sarebbe stato soggetto a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., termine previsto per le c.d. obbligazioni autonome che si contrappongono a quelle periodiche (art. 2948 c.c.).

Relativamente al bollo auto, infatti, ogni periodo d’imposta sarebbe dovuto considerarsi autonomo rispetto agli altri e dunque la sussistenza del debito tributario sarebbe dovuta essere accertata anno per anno.

Sul punto, tuttavia, le Sezioni Unite si sono espresse con la sentenza n. 23397/2016 negando l’applicazione analogica dell’art. 2953 c.c., norma che si riferisce alle “sentenze di condanna passate in giudicato”, nel caso di atti impositivi della P. A. divenuti irrevocabili a causa della mancata impugnazione nei termini stabiliti.

Per i giudici la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione avrebbe infatti prodotto unicamente l’effetto della irretrattabilità del credito, senza alcuna conversione del termine prescrizionale breve in quello decennale. La “fresca” e ultima sentenza depositata dalla Corte di Cassazione si inserisce nel solco tracciato da tale orientamento che abbraccerebbe anche le cartelle relative al bollo auto.

D’altronde, nel provvedimento del 2016 la stessa Cassazione aveva dichiarato la portata generale del principio giuridico in essa stabilito, che avrebbe trovato applicazione per tutti gli atti di riscossione tramite ruolo o altra forma di riscossione coattiva. Niente cartelle, dunque, oltre il termine di cinque anni.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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