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Danno patrimoniale disoccupato

Anche figlia e convivente ne hanno diritto

Il giudice non può negare alla figlia minore il danno patrimoniale futuro, in seguito alla morte del padre in un incidente stradale, solo perché disoccupato. L’uomo avrebbe potuto trovare un impiego e anche fare la casalinga all’interno del suo nucleo familiare, mestiere non riservato solo alle donne, per contribuire al mantenimento della minorenne.

La Corte di Cassazione, con la rilevante ordinanza 21402 del 30 agosto 2018, “bacchetta” la Corte d’Appello che “sbrigativamente” aveva escluso il danno materiale futuro, e dunque il risarcimento, per compensare il venire meno dell’apporto economico che il giovane padre avrebbe dato fino a quando la figlia, avuta dalla sua convivente di 27 anni, non fosse stata autonoma.

La Corte territoriale aveva deciso attenendosi strettamente al principio di diritto secondo il quale, per determinare il danno a venire, ci si basa o su un reddito attuale documentabile, o su un pronostico positivo di guadagno. E per questo servono una qualifica o degli studi in corso tali da aprire le porte del mondo del lavoro. Oppure, quando la vittima è in età scolastica, pesano le attitudini manifestate o gli standard di vita familiare. Per il papà della minore non c’era nulla di tutto questo. L’uomo era disoccupato, salvo fare saltuariamente l’ambulante «in nero». Da qui il no, con una motivazione “scarna”, al danno patrimoniale futuro in favore della figlia che, all’epoca della morte del genitore, aveva tre anni.

Un verdetto che la Cassazione smonta, con una sentenza che guarda oltre. I giudici della terza sezione civile rimproverano la Corte di merito per non avere, prima di tutto, considerato che a chiedere il risarcimento per il danno futuro, non erano, come quasi sempre accade, i genitori della vittima, ma la figlia minore (e la convivente), che avrebbe avuto diritto ad essere mantenuta fino alla maggiore età o fino all’indipendenza. Il papà avrebbe dunque avuto un obbligo che non può essere trascurato nel giudizio. E si deve presumere che, in qualche modo, lo avrebbe rispettato.

La Suprema corte ritiene che il giovane si sarebbe dato da fare cercando un lavoro esterno o – altro aspetto che spicca nell’ordinanza – avrebbe collaborato in casa. Ipotesi, quest’ultima, che nei giudizi di merito non è stata neppure ipotizzata, forse perché – spiegano i giudici – la vittima era un uomo. Invece la valutazione andava fatta. In passato la Cassazione (sentenza 17977/2007) ha riconosciuto il danno patrimoniale futuro ai conviventi di una casalinga per la perdita del contributo al ménage familiare: un apporto economico valutabile in via equitativa. E questo vale anche per un uomo e il perché lo spiegano i giudici: «la casalinga è una figura ormai desueta, e ormai nella realtà dei fatti, non necessariamente di sesso femminile».

Qualunque altra soluzione, conclude la Cassazione, sarebbe in contrasto con il principio di parità e di pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia. Nel cui ambito la scelta delle incombenze domestiche risponde a criteri soggettivi e costumi sociali. Ma certo una quota di lavoro domestico ci deve essere per ciascuno, per lo meno, scrive la Cassazione, per occuparsi delle proprie esigenze personali.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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