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Bici senza campanello: ciclista multato con 25 euro

Il codice della strada prevede l’obbligo del campanello per ogni ciclista

Ha destato clamore, nei giorni scorsi, la multa comminata ad un ciclista la cui bicicletta era senza campanello. Il singolare episodio è successo nel Riminese dove un settantenne, ciclista amatoriale di una società locale, è stata notificata una sanzione di 25 euro (più 9 euro di spese di notifica), perché la bici da corsa, con la quale aveva avuto un incidente, non aveva il campanello.

Il sinistro in questione era avvenuto lo scorso 2 agosto quando l’uomo in bici era stato investito da un automobilista che, non avendolo scorto, gli aveva tagliato la strada. Il ciclista, che dunque aveva tutte le ragioni, aveva distrutto la bicicletta e riportato una serie di ferite tra le quali la frattura dello sterno, un trauma cranico con due ematomi oltre a varie abrasioni. Al danno dell’incidente, per il malcapitato si è poi aggiunta la beffa della multa perché dopo il sinistro sul velocipede non era stato trovato il campanello.

In effetti, però, il campanello è un equipaggiamento sempre necessario su una bicicletta, ad eccezione del fatto che si stia partecipando a una competizione sportiva “ufficiale”, e non era il caso specifico.

La vicenda, per quanto “limite”, ricorda che il codice della strada impone obblighi ben precisi per chi va in bicicletta. Nello specifico, l’art. 68, comma 1, lettera b del codice della strada, prevede infatti che i velocipedi debbano essere muniti “per le segnalazioni acustiche di un campanello”. Chiunque circola con dispositivo non conforme o mancante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100. Ed ancora, lo stesso codice, chiarisce le caratteristiche che il dispositivo acustico deve possedere per non incorrere in sanzioni: l’art. 223 del codice della strada spiega che “il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza”.

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Dott. Nicola De Rossi

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