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La società che gestisce il tratto autostradale in prossimità di un’abitazione deve risarcire i proprietari per i danni da inquinamento acustico laddove non sia stata realizzata una barriera anti-rumore adeguata. In particolare, scatta la tutela risarcitoria ex artt. 844 e 2043 c.c. in quanto il D.P.R. n. 142/2004 non è suscettibile di elidere la valenza precettiva di tali norme.

L’ha deciso la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 28893/2018 pronunciandosi sull’impugnazione della società Autostrade convenuta inizialmente in giudizio da una coppia piemontese, proprietaria di un’abitazione in prossimità dell’autostrada che riteneva fosse stato superato il livello massimo di immissioni rumorose consentite.

Esperita prova testimoniale, disposta la Consulenza tecnica medico-legale e un’integrazione alla Ctu tecnico-acustica, il Tribunale di Novara accertava e dichiarava che le immissioni rumorose  prodotte nel tratto autostradale in oggetto superavano la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. e disponeva il risarcimento in forma specifica nei confronti degli attori.

La società convenuta, inoltre, veniva condannata a realizzare immediatamente una barriera anti-rumore con materiale fonoassorbente adeguato, lunga 400 metri e alta 6 metri, con curvatura superiore a rientrare di 0,5 metri (in base alla soluzione vagliata dal CTU). Decisioni, queste, che venivano confermate anche dalla Corte d’Appello.

La società Autostrade però è ricorsa anche per Cassazione obiettando come le lamentate immissioni fossero da riconnettersi all’esercizio dell’infrastruttura autostradale e, dunque, all’utilizzazione dell’opera pubblica secondo la sua tipica destinazione. Il pregiudizio lamentato, dunque, non sarebbe stato dovuto all’omessa manutenzione della barriera anti-rumore preesistente di 2 metri e mezzo.

La società, inoltre, negava ogni colpa specifica ascrivibile per inadempimento di obblighi di contenimento e abbattimento del rumore nella costruzione e gestione dell’infrastruttura autostradale, in quanto le immissioni sarebbero avvenute nel rispetto del D.P.R. n. 142/2004, che a suo dire ne avrebbe certificato la piena legittimità.

Pertanto, il pregiudizio lamentato dalla coppia sarebbe stato quello sofferto in ragione della localizzazione dell’opera pubblica nelle vicinanze della propria abitazione, posizione tutelata da disposizioni specifiche, e sottratta, secondo la ricorrente, allo schema della tutela reale ex art. 844 c.c., tutte le volte in cui non ricorra lesione del diritto primario alla salute.

Nonostante le rimostrante dell’ente gestore del tratto autostradale, tuttavia, anche la Cassazione ritiene di confermare la decisione di merito. Per gli Ermellini, l’inquadramento normativo individuato dal Tribunale è stato correttamente ritenuto ineccepibile dalla Corte d’Appello nell’azione risarcitoria extracontrattuale, ex artt. 2043 e 844 c.c., non essendo il D.P.R. n. 142/2004 suscettibile di elidere la valenza precettiva dell’art. 2043 c.c. e della tutela del diritto di proprietà prevista dall’art. 844.

D’altronde, rammenta il Collegio, in tema di immissioni acustiche è stato affermato che la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6-ter del D.L.. n. 208/2008 (conv. con mod. in L. n. 13/2009). Anche a quest’ultimo non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., che avrebbe l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità.

Deve comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass. n. 20927/2015 e n. 20198/2016).

Inutile aggiungere che si tratta di un pronunciamento fondamentale che fa giurisprudenza e che può aprire importanti prospettive a tanti cittadini che si trovano nella stessa condizione della coppia in questione.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Danni Ambientali

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