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Con la pronuncia numero 721/2017, il Tribunale di Firenze ha creato un precedente giurisprudenziale di rilievo disponendo, per la prima volta in Italia, la condanna di un autodromo, peraltro famoso – si tratta del Mugello -, per inquinamento acustico, ribadendo il principio “che una emissione intollerabile fa sorgere il diritto a un indennizzo”.

Nel caso in questione, i giudici hanno dato ragione a una famiglia che abita a fianco dell’autodromo in una villa adibita, in parte, anche a bed & breakfast, e che lamentava l’impossibilità, a causa dell’inquinamento acustico proveniente dal circuito, di svolgere serenamente le normali attività quotidiane come “il risveglio mattutino, la colazione, la lettura di un quotidiano, l’espletamento delle faccende domestiche, il lavoro diurno, il giardinaggio e simili, lo studio universitario, la visione di programmi televisivi, il pranzo in famiglia, il riposo pomeridiano, le passeggiate sull’erba nell’ampio giardino prospiciente l’entrata della villa, etc.

La famiglia ha citato in giudizio la società che gestisce il noto tracciato toscano: dopo gli opportuni accertamenti, le autorità hanno stabilito che, soprattutto durante alcuni eventi, il livello di rumore proveniente dall’Autodromo di Scarperia era effettivamente superiore ai limiti consentiti dalla legge ed il tribunale ha dunque pertanto disposto la condanna dei gestori a indennizzare gli attori per la sofferenza subita a causa dei rumori.

I giudici, in verità, hanno ridimensionato le pretese avanzate in sede di domande giudiziale dai ricorrenti, che avevano presentato anche una richiesta per danni alla salute, per una presunta sordità parziale causata dai rumori provenienti dal tracciato, e questo alla luce di una circostanza particolare. Il tribunale ha infatti osservato che il “disagio acustico” derivante dalla vicinanza al circuito viene compensato dai vantaggi che la stessa reca all’attività commerciale del bed & breakfast, essendo esso molto frequentato da coloro che si recano all’autodromo e vogliono una sistemazione molto vicina alla pista.

Ciò non toglie, tuttavia, che la Corte ha affermato chela giurisprudenza è unanime nel ritenere che un’immissione intollerabile, ma non illecita, faccia sorgere il diritto ad un indennizzo, e ciò attraverso l’applicazione analogica della disciplina, caratterizzata da identica ratio, di altre fattispecie, in ragione della valorizzazione del nesso tra limitazione al contenuto del diritto e rispondenza dell’attività immissiva all’interesse generale“. Del resto, “l’indennizzo rappresenta una prestazione patrimoniale che vale a compensare un soggetto a seguito di un pregiudizio patito che, però, non consegue ad un illecito, con il diverso fine di equilibrare una situazione che solo potenzialmente rischierebbe di diventare ingiusta“.

Il giudice, quindi, ha condannato i gestori dell’impianto a pagare un indennizzo di 5.000 euro annui a persona (ogni membro del nucleo familiare) a partire dal 2013, oltre che le spese tecniche e legali (circa 7.000 euro). E’ la prima volta che in Italia un autodromo viene condannato per emissioni rumorose.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Danni Ambientali

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