Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

L’assicurazione per la responsabilità civile dovrà essere pagata anche se il veicolo resta fermo: anche chi lascia l’auto o il proprio mezzo, in generale, ferma nel cortile, nel garage di casa o in una propria area privata, dovrà comunque dotarla di una copertura assicurativa. E non si potrà più sospendere la Rc-auto quando non si utilizza il veicolo

 

La nuova direttiva europea in materie di responsabilità civile

Sono alcune delle novità più rilevanti del testo approvato dal Parlamento Europeo lo scorso mese di ottobre 2021, che andrà a modificare la direttiva Ue del 2009 in materia di responsabilità civile.

Le novità normative sull’assicurazione auto hanno l’obiettivo di garantire una migliore protezione e un trattamento equo ai cittadini che assicurano i propri veicoli, o coinvolti in incidenti. La nuova legislazione sulla RCA mira infatti a proteggere le vittime di sinistri a prescindere dalla circostanza che si verifichino nel loro Paese di residenza o altrove nell’Unione Europea, colmando le lacune esistenti e migliorando l’attuale direttiva.

Assicurazione anche per l’auto ferma, tutela in caso del fallimento della compagnia

Ad esempio, i negoziatori di Parlamento e Consiglio, che avevano concordato il testo in via provvisoria il 22 giugno, hanno inteso tutelare coloro che rimangono coinvolti in un incidente stradale, affinché siano risarciti anche quando la compagnia dovesse andare in bancarotta.

Inoltre, le nuove “attestazioni di sinistralità pregressa” omogenee a livello UE, eviteranno discriminazioni quando un assicurato si sposta da un paese dell’UE all’altro.I cittadini potranno anche comparare più facilmente i prezzi, le tariffe e la copertura offerti dai differenti fornitori, grazie a nuovi strumenti di comparazione gratuiti e indipendenti.

Per garantire lo stesso livello di protezione minima alle vittime di incidenti, nel testo vengono armonizzati gli importi minimi obbligatori di copertura in tutta l’UE, facendo salvi gli importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri: nel caso di danni alle persone, 6  milioni e 450mila euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o un milione e 300mila euro per persona lesa; nel caso di danno alle cose,  un milione e 300mila euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese.

Ancora niente obbligo di assicurazione per i monopattini

Per evitare un eccesso di regolamentazione, l’aggiornamento normativo esclude tuttavia dagli obblighi assicurativi i veicoli con una velocità inferiore ai 14 km/h, come i trattori da giardino e i monopattini per la mobilità cittadina, nonché le biciclette elettriche. Anche i veicoli destinati agli sport motoristici vengono esclusi dalla direttiva. Quindi nessuna copertura viene imposta per monopattini, bici a pedalata assistita e mezzi di micromobilità elettrica, anche se resta la possibilità per i singoli Stati di imporre il vincolo assicurativo, cosa che per ora è sfumata in Italia.

La legge dovrà essere adottata formalmente dal Consiglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri disporranno di 24 mesi per recepire la direttiva aggiornata nel diritto nazionale.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content