Tra le numerose novità che verranno introdotte nel settore assicurativo con l’attuazione della Direttiva UE 2016/97, la principale è senza dubbio quella dell’arbitro assicurativo: si tratta infatti di una figura deputata alla risoluzione delle controversie tra clienti e assicurazioni. Negli intendimenti, il suo scopo è quello di ridurre i costi legati al contenzioso giudiziario, nella speranza che ciò si rifletta positivamente sull’importo dei premi assicurativi.
Con l’obiettivo di dare attuazione alla Direttiva UE 2016/97, lo schema del decreto delegato dalla legge n. 163 del 25 ottobre 2017 prevede, infatti, anche l’istituzione di un meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Nella relazione di accompagnamento allo schema del decreto si legge che, in virtù dell’istituzione di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, avverrà quanto segue. In primo luogo, si dovranno aggiornare gli artt. 141 e 141-octies del Codice del Consumo per inserire l’IVASS tra le Autorità competenti in materia di ADR. Poi, sarà necessario inserire un nuovo articolo, il 187 – ter, intitolato “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie”, nel Titolo XIII – Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato (artt. 182-187bis) – del Codice delle Assicurazioni.
Il modello sul quale verrà improntato il sistema di risoluzione alternativo delle controversie assicurative è, appunto, quello dell’Arbitro assicurativo, del tutto analogo a quello utilizzato nel settore bancario (ABF) e finanziario (ACF). All’art. 5 la legge delega 163/2017 prevede che i soggetti sottoposti alla vigilanza dell’IVASS, avranno l’obbligo di aderire alle procedure di risoluzione extra-giudiziale delle controversie.
Viene quindi demandato a un decreto “la definizione dell’organizzazione e funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché alla individuazione del relativo ambito di competenza ed alle procedure e criteri di selezione dei soggetti che dovranno nel concreto esaminare e risolvere le controversie assicurative”. La previsione di rimedi stragiudiziali alternativi non andrà comunque a pregiudicare il ricorso ad ogni altro strumento di tutela già previsto dall’ordinamento.
Infine, sempre a un decreto è affidata poi “la determinazione le modalità di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 187-ter”.
“Il necessario raccordo con la normativa vigente in materia di mediazione assistita (art. 5, comma l-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28), prevedendo che il ricorso al procedimento presso l’Arbitro assicurativo equivale, ai fini del successivo esercizio dell’azione in giudizio (condizione di procedibilità), al preventivo esperimento del procedimento di mediazione assistita”, verrà garantito.
Ma quali saranno i vantaggio dell’arbitro assicurativo per la Rc Auto? Con l’istituzione di un organismo terzo presso l’Ivass vengono accolte le istanze delle Associazioni dei consumatori e degli operatori del settore assicurativo. Tutti soggetti che in più occasioni hanno manifestato la necessità normativa di creare sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. Infine, l’elevata conflittualità esistente tra clienti e fornitori di prodotti assicurativi pesa molto sul contenzioso giudiziario. La presenza di un arbitro assicurativo dovrebbe essere, in tal senso, un efficace rimedio di risoluzione delle controversie.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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